F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 08 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 17 luglio 2009 3) RICORSO DELL’ A.S.D. CASERTA CALCIO AV

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 08 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 17 luglio 2009

3) RICORSO DELL’ A.S.D. CASERTA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LIBERTAS ACATE/CASERTA CALCIO DEL 6.01.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 112 del 9.4.2007)

All’esito della gara del 6.1.2008 Libertas Acate/Caserta Calcio, terminata con il punteggio di 4-1, la società Caserta preannunciava reclamo con telefax del 7.1.2008 chiedendo che non venisse omologato il risultato della partita. Dal supplemento di referto redatto dall’arbitro si rilevava che il calciatore n. 10 (Capuozzo Vincenzo) della società Caserta era stato colpito da un pugno al rientro negli spogliatoi tra il primo e il secondo tempo, e pertanto non poteva prendere parte al prosieguo della gara. Dal referto dell’arbitro si evidenziava che il tutto avveniva alla presenza della forza pubblica e il responsabile della condotta violenta sarebbe stato soggetto non autorizzato a sostare negli spogliatoi. Il Giudice Sportivo sospendeva ogni decisione. Successivamente la società Caserta con nota del 9.1.2008 proponeva i motivi di reclamo al Giudice Sportivo, chiedendo che la Libertas Acate venisse punita con la perdita della gara con il punteggio di 0-3. Allegando copia del certificato medico del pronto soccorso nonché denuncia querela presentata alla questura di Caserta. Il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 112 del 9.4.2008) dopo una ricostruzione puntuale delle modalità dell’aggressione ed anche del soggetto che si era reso responsabile della aggressione (La Serra Antonio allenatore in seconda della Libertas Acate) accoglieva parzialmente il reclamo con determinazione diversa da quella invocata dalla società Caserta. Più in particolare convalidava il risultato conseguito sul campo ed infliggeva alla Libertas Acate la sanzione della penalizzazione di 3 punti in classifica. In particolare il Giudice motivava che in conseguenza dell’alterazione del potenziale atletico della squadra avversaria era applicabile la seconda parte del 1° comma dell’ art. 17 C.G.S., poiché la sostituzione del calciatore colpito, che pure aveva influito nello svolgimento della gara non ne aveva determinato la irregolarità in quanto l’aggressione era avvenuta da parte di soggetto che non essendo incluso nella distinta consegnata all’arbitro, era da considerarsi quale mero sostenitore, in quanto non ammessa legittimamente nel recinto di gioco, e non aveva inciso l’aggressione medesima sul sostanziale esito della gara. Ha proposto ricorso la Caserta Calcio, impugnando il deliberato del Giudice Sportivo, ed evidenziando che alcuni calciatori della compagine ( Di Maio G. e Ruggiero A.) preoccupati per la sorte del loro compagno e per la loro incolumità personale non volevano nemmeno riprendere a giocare, sottolineando che la partita dal momento in cui era avvenuto il fatto era proseguita in un clima di agitazione e turbamento. Deduceva in particolare la errata valutazione dei fatti, l’inapplicabilità e l’erronea interpretazione, da parte del Giudice Sportivo, dell’ art. 17 C.G.S. comma 1 seconda parte. Nel ricorso veniva appunto sottolineato come il Giudice non avesse considerato il clima di tensione creatosi a seguito dell’episodio, e che il potenziale atletico era stato alterato essendo il Capuozzo uno dei migliori calciatori, che aveva segnato più reti. Nel ricorso si evidenziava ancora la illogicità e contraddittorietà non potendo rientrare detti episodi nella fisiologia della gara, essendo altresì del tutto irragionevole la sanzione irrogata poiché la perdita del calciatore, a causa dell’episodio, si era riverberata unicamente a danno della Caserta Calcio medesima. Tutto ciò considerato osserva la Corte che il ricorso è infondato. Così come esattamente statuito dal Giudice Sportivo nella parte motiva del Com. Uff. n. 112/2008, l’art. 17 C.G.S. comma 1 contiene due distinte e ben separate ipotesi. a) nella prima parte è espresso un principio in base al quale è prevista la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nell’ ipotesi in cui siano accaduti fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara; b) nella seconda parte vi è una specificazione al principio generale in base alla quale se i fatti che hanno influito sul regolare svolgimento della gara sono imputabili ad accompagnatori ammessi al recinto di gioco o sostenitori a seguito della società e che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico non viene applicata la sanzione della perdita della gara, essendo prevista una penalizzazione che nel minimo è rapportata ai punti conquistati con il risultato connesso a quello della gara stessa. Le due fattispecie sono pertanto assolutamente distinte contenendo la seconda parte del comma 1 una tipizzazione del principio generale espresso nella prima parte del medesimo comma 1. In applicazione, pertanto, di detta fattispecie tipica essendo il fatto avvenuto per una situazione imputabile ad un soggetto non iscritto in lista da qualificarsi pertanto quale mero sostenitore della società correttamente il Giudice Sportivo ha sanzionato la società stessa con una penalizzazione di punti in classifica. A questo proposito non riescono a scalfire le statuizioni della decisione di I° grado le pur argute deduzioni di entrambe della Caserta. In primo luogo l’arbitro non ha segnalato nel proprio referto e nel supplemento alcuna circostanza ultronea oltre a quella appunto della sostituzione del Capuozzo che era stato colpito dal pugno, non evidenziando alcun clima di instabilità, di turbamento e agitazione, pur essendo sin da subito venuto a Conoscenza che il calciatore Capuozzo era stato colpito dal pugno sferrato dal La Serra; in quanto avvisato da un’Agente di P.S.. Correttamente pertanto il Giudice Sportivo è giunto all’adozione del qui contestato provvedimento. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Caserta Calcio di Caserta e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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