F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 08 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 17 luglio 2009 3) RICORSO DEL SIG. SALERNO ROBERTO PRESI
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 08 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 17 luglio 2009
3) RICORSO DEL SIG. SALERNO ROBERTO PRESIDENTE A.S.D. TORINO CALCIO FEMMINILE, AVVERSO LE SANZIONI: DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 E DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 5 COMMA 1 C.G.S. AL SIG. SALERNO ROBERTO E DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 5 COMMA 2 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 46 del 10.4.2008)
Il signor Roberto Salerno, Presidente dell’A.S.D. Torino Calcio Femminile, con atto del 17.4.2008, ha proposto ricorso avverso la delibera assunta dalla Commissione disciplinare nazionale nella seduta del 10.4.2008 e resa pubblica con il Com. Uff. n. 46/CDN in pari data, con la quale è stata comminata al ricorrente medesimo la sanzione della inibizione di mesi due e alla società Torino Calcio Femminile quella dell’ammenda di € 3.000,00, in quanto dichiarati responsabili degli addebiti disciplinari mossi dal Procuratore Federale con atto del 22.1.2008, concernente la contestazione, al signor Salerno, di avere rilasciato, al termine della gara Fiorentina/Torino del 19.1.2008, con riferimento alla direzione arbitrale della stessa, dichiarazioni riportate dal quotidiano “Tuttosport” del 20.1.2008, rimaste prive di rettifica, contenenti giudizi lesivi della reputazione dell’arbitro della citata gara e idonee a ledere direttamente o indirettamente la reputazione, il prestigio e la credibilità della istituzione federale nel suo complesso ed in particolare di una sua specifica struttura, con ciò violando l’art. 5, comma 1, C.G.S., nonché, alla società Torino CF, la responsabilità diretta per quanto ascritto al suo Presidente, ai sensi dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 5, comma 2, C.G.S.. Con il suo gravame il Salerno ha chiesto l’annullamento senza rinvio e in tutte le sue parti della decisione impugnata, adducendo una pluralità di motivi tutti peraltro sostanzialmente riconducibili all’affermazione principale, secondo il ricorrente avente portata giuridicamente decisiva in quanto assistita da carattere pregiudiziale, secondo la quale le dichiarazioni rilasciate, come le iniziative successivamente poste in essere, sarebbero state assunte dal ricorrente medesimo non nella sua qualità di presidente di una società calcistica, ma nella sua qualità di parlamentare e agendo in tale veste, e pertanto da doversi ritenere insindacabili e tutelate dall’immunità che le norme costituzionali Assicurano ai membri del Parlamento, e come tali quindi sottratte alla competenza degli Organi di Giustizia Sportiva. In particolare, il Salerno sostiene la sua affermazione sia con elementi di ordine formale, sia con la considerazione per cui le sue dichiarazioni ed iniziative devono essere ritenute rientrare nella sua attività di parlamentare, in quanto “dimostrano l’intento dello scrivente di contrastare il verificarsi di danni sociali ed economici che lo stesso ha ritenuto possibili conseguenze delle carenze della direzione di gara”. La Corte di Giustizia Federale non ritiene di poter accogliere il ricorso, per la posizione riguardante il signor Salerno. A ciò ostano, innanzitutto, ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti sia sul piano degli ordinamenti generali che sul piano dell’ordinamento sportivo, che da un lato delimitano l’ambito funzionale di applicazione della prerogativa costituzionale a favore dei parlamentari e dall’altro sanciscono la necessità di un giusto bilanciamento tra gli interessi generali di cui si presume portatore il titolare della carica elettiva e i diritti fondamentali di singoli soggetti, anche a carattere non individuale (nella fattispecie individuabili sia nell’arbitro cui si riferivano le dichiarazioni sia nella stessa F.I.G.C., nei confronti della cui reputazione, prestigio e affidabilità esse apparivano, secondo la valutazione della Procura deferente, lesive). In questo senso, infatti, va per un verso richiamato l’argomento del giudice italiano delle leggi, per cui “ciò che rileva, ai fini dell’insindacabilità, a prescindere dalla ‘localizzazione’ dell’atto posto in essere, è il collegamento necessario con le ‘funzioni’ del Parlamento, cioè l’ambito funzionale entro cui l’atto si iscrive, a prescindere dal suo contenuto comunicativo, che può essere il più vario, ma che in ogni caso deve essere tale da rappresentare esercizio in concreto delle funzioni proprie dei membri delle Camere, anche se attuato in forma ‘innominata’ sul piano regolamentare”, e quindi le attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica devono rientrare nell’area della garanzia dell’insindacabilità apprestata dalla norma costituzionale, solo se risultano in connessione con l’esercizio di funzioni parlamentari, proprio perché è “questo ‘nesso’ il presidio delle prerogative parlamentari e, insieme, del principio di eguaglianza e dei diritti fondamentali dei terzi lesi”, non potendosi al contrario ritenere che “ogni espressione dei membri delle Camere, in ragione del rapporto rappresentativo che li lega agli elettori, sia per ciò solo assistita dalla garanzia dell’immunità”, in quanto “garanzia e funzione sono inscindibilmente legate fra loro da un nesso che, reciprocamente, le definisce e giustifica” (Corte Costituzionale, sentenza n. 120/2004). E parimenti, in ambito europeo, va richiamata l’affermazione generale della Corte dei diritti dell’uomo, per cui “la mancanza di una chiara connessione con l’attività parlamentare richiede che venga adottata una stretta interpretazione del concetto di proporzionalità tra il fine perseguito ed i mezzi impiegati” (CEDU, ricorso 45649/99) . Per altro verso, va richiamata l’affermazione degli organi di giustizia sportiva, per la quale se è vero che “l’autonomia degli ordinamenti (ed anche di quello sportivo) non esclude che questi siano assoggettati ai principi costituzionali”, e vada quindi presa in considerazione, se del caso, la scriminante ex art. 68 Cost., l’accertamento della valenza “politica” delle dichiarazioni rese da un tesserato che rivesta altresì la carica di parlamentare “non può considerarsi sottratto alla competenza [dell’organo sportivo] in sede di giudizio disciplinare promosso a carico di soggetti tenuti all’osservanza delle norme federali”, non essendo del resto previsto dalle norme dell’Ordinamento sportivo il deferimento di tale accertamento ad altro organo (C.A.F., Com. Uff. n. 17/C del 5.2.1998) . D’altro canto, risultano irrilevanti, ai fini della presente decisione sul punto in questione, gli elementi di ordine formale quanto alle modalità di compimento dell’atto in questione indicati nel punto 1 dei motivi di ricorso; ed ancora, la sequenza temporale dei comportamenti del ricorrente, pure richiamati nel suo gravame, dalla quale invero risulta che le altre iniziative assunte dallo stesso (ivi compresa una interrogazione parlamentare) sono tutte successive alle dichiarazioni rilasciate al giornale “Tuttosport”, vale a confermare che è mancata nella fattispecie la connessione funzionale
dell’atto con una attività parlamentare già posta in essere. Dovendosi dunque rigettare, per quanto sopra detto, il motivo di gravame avente portata pregiudiziale in quanto volto ad escludere la sottoponibilità della fattispecie considerata nel deferimento della Procura federale agli organi di giustizia sportiva e non risultando del resto motivi specifici di ricorso volti a domandare a questa Corte di rivalutare direttamente la fattispecie stessa in quanto assoggettata al disposto di cui all’art. 5, comma 1, C.G.S., il ricorso, per questa parte, deve essere respinto. Per quanto riguarda poi la posizione della società Torino CF, il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell’art. 19, comma 2, C.G.S., infatti, per il dirigente la sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso, tra l’altro, “il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale”. Pertanto, qualsiasi atto posto in essere dal tesserato come esercizio del suo incarico dirigenziale con la società di appartenenza deve essere considerato, nel periodo di applicazione della sanzione, privo di effetti giuridicamente rilevanti per la società medesima. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal signor Salerno Roberto relativamente alla sanzione a lui inflitta; lo dichiara inammissibile per la parte inerente la sanzione dell’ammenda inflitta alla società in quanto sottoscritto dal Presidente inibito. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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