F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 106/CGF del 09 febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 13 agosto 2009 4) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 106/CGF del 09 febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 13 agosto 2009
4) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. CANOVI DARIO, AGENTE DI CALCIATORI PER VIOLAZIONE: A) DELL’ART. 5 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 12 COMMI 1 E 4 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI; B) DELL’ART. 1 COMMA 3 C.G.S..
Con provvedimento dell’8.12.2008 il Procuratore Federale ha deferito a questo organo di Giustizia Sportiva l’avv. Dario Canovi, nella qualità di agente di calciatori, all’epoca dei fatti sospeso in seguito alla delibera della Commissione Agenti di Calciatori del 18.5.2007 per rispondere della violazione di cui all’art. 5 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 12 commi 1 e 4 del Regolamento Agenti di Calciatori, per avere pubblicamente espresso giudizi e rilievi lesivi della reputazione di organismi operanti in ambito federale, nonché della violazione di cui all’art. 1, comma 3, C.G.S. per non essersi presentato, pur se formalmente convocato, dinanzi alla Procura Federale per essere ascoltato in merito ai fatti oggetto del procedimento. All’odierna udienza di discussione, l’avv. Canovi assistito dal suo difensore, ha contestato ogni addebito, dichiarando di aver inteso esprimere unicamente un giudizio critico nei confronti degli organismi federali, al fine di un migliore funzionamento del sistema calcio, nel cui ambito egli ha operato per lunghi anni, mentre non aveva ritenuto di aderire alla formale convocazione della Procura Federale, in quanto non tesserato della F.I.G.C., né iscritto nell’elenco agenti di calciatori La Corte Federale in ordine alla violazione dell’art. 5 comma 1 C.G.S. osserva in linea di principio che l’ordinamento sportivo, in conformità dei principi costituzionali, non pone alcuna limitazione al diritto dei soggetti dell’ordinamento federale di manifestare liberamente il proprio pensiero. Tuttavia tale diritto incontra un limite invalicabile nel rispetto delle istituzioni e delle persone, che impone agli stessi soggetti di mantenere nei confronti di altre persone o di organismi operanti nell’ambito federale un contegno conforme ai doveri generali di lealtà, correttezza e probità previsti dall’art. 1 comma 1 C.G.S., che rappresentano il cardine della disciplina sportiva. Nella fattispecie, le affermazioni dell’incolpato, che hanno dato luogo al deferimento del seguente tenore: ”sono stati allontanati dal mondo del calcio soltanto arroganti, mentre i più furbi sono ancora presenti” e ancora: ”la Dirigenza Federale usava fare come le < tre scimmiette> e non interveniva quando sarebbe stato necessario”, non denotano un apprezzabile ed univoco significato lesivo del prestigio e della reputazione delle istituzioni federali. E’ del tutto evidente infatti che le affermazioni del Canovi contengano una precisa critica all’intero sistema calcio, attraversato a suo dire da recenti scandali e perduranti sospetti di zone d’ombra non del tutto rimosse. Ad avviso della Procura Federale le dichiarazioni del deferito, per la evidente metafora utilizzata, secondo cui le istituzioni federali non vedono, non ascoltano e non parlano, sottendono inevitabilmente un preciso intento denigratorio delle stesse istituzioni, colpevoli quanto meno di acquiescenza con supposte situazioni di illegalità. Tale lettura non può essere condivisa, in quanto non si tratta di affermazioni univoche connotate da un preciso e inequivocabile significato oltraggioso chiaramente denigratorio, dal momento che un denuncia di passività ed inefficienza per la sua estrema genericità, non si traduce necessariamente in una accusa di contiguità, di protezione o addirittura di collusione con supposte situazioni di illegalità. In definitiva quindi le affermazioni dell’incolpato dal punto di vista disciplinare non appaiono censurabili. In ordine alla violazione dell’art.5 comma 1 C.G.S. il Canovi assume di non essere assoggettabile alla giurisdizione domestica non essendo tesserato della F.I.G.C. e non essendo iscritto nell’elenco agenti di calciatori. L’eccezione è infondata sotto entrambi i profili. Sotto il primo aspetto è sufficiente osservare che l’art. 30 comma 1 dello Statuto federale sancisce il principio ”che i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico,organizzativo,decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale,hanno l’obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale”. In virtù di tale norma non è possibile sostenere che l’agente di calciatori sia figura irrilevante per l’ordinamento federale, posto che la relativa attività può essere svolta purchè lo stesso sia in possesso di regolare licenza rilasciatagli dalla F.I.G.C.. Peraltro l’agente di calciatori non soltanto trae la legittimazione del proprio operato dalla accettazione del potere autorizzatorio della F.I.G.C. ma lo stesso Regolamento nell’allegato A) relativo al codice di condotta professionale stabilisce che ”lo stesso pur non essendo tesserato della F.I.G.C., è tenuto a rispettare le norme federali, statutarie e regolamentari della F.I.G.C.”. Per quanto riguarda infine il possesso dello status di agente,contestato dal Canovi, perché non sarebbe possibile esercitare le funzioni disciplinari nei confronti di un soggetto divenuto estraneo all’ordinamento sportivo, sta di fatto per contro che l’avv. Dario Canovi, ancorché all’epoca dei fatti risultasse sospeso in seguito alla delibera della Commissione Agenti del 18.5.2007, pubblicata in Roma con il Com. Uff. n. 8/F del 21.5.2007, risulta tuttora iscritto nell’apposito albo, atteso che non è stata revocata la sua licenza di agente di calciatori. Ne consegue quindi che alla stregua della disciplina dettata dall’art. 1 commi 4 e 5 del Regolamento Agenti in vigore dall’1.2.2007, nonché dell’art. 1 dell’Allegato A) dello stesso regolamento, l’agente che non abbia riconsegnato la licenza, rimane sottoposto agli obblighi regolamentari e alla normativa federale, posto che la sospensione pone solo in momentanea quiescenza lo status di agente, ma non ne determina la perdita, potendosi ipotizzare la perdita di tale status solo a seguito di un comportamento abdicativo di tipo definitivo, ovvero di radiazione. Nel merito, non essendo contestata la fattispecie fattuale della incolpazione, ritiene la Corte Federale congrua la sanzione della deplorazione. Per questi motivi la C.G.F. visto il deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, esaminati gli atti: - proscioglie dall’incolpazione di cui al capo a) il signor Canovi Dario; - infligge, in relazione al capo b), al signor Canovi Dario la sanzione della deplorazione.
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