F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 147/CGF del 12 marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 13 agosto 2009 1) RICORSO DELL’A.C. GUIDONIA MONTECELIO AV
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 147/CGF del 12 marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 13 agosto 2009
1) RICORSO DELL’A.C. GUIDONIA MONTECELIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GUIDONIA MONTECELIO/MOROLO DEL 5.10.08
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 35 dell’8.10.08)
All’esito della gara del 5.10.2008 Guidonia Montecelio/Morolo, terminata con il punteggio di 2-2, da svolgersi a porte chiuse, l’arbitro segnalava la presenza di alcune decine di spettatori in tribuna. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (cfr. Com. Uff. n. 35 dell’8.10.2008) sanzionava con € 500,00 di multa e la diffida la citata società osservando come fosse stata violata la disposizione del comitato interregionale in ordine ai soggetti legittimamente ammessi ad accedere all’impianto sportivo. Proponeva reclamo con atto dell’11.10.2008 la società rilevando come l’accesso in tribuna fosse stato consentito esclusivamente ai soggetti legittimati oltre che ad alcuni giornalisti al all’osservatore dell’arbitro e ad un non specificato numero di agenti di polizia in borghese. Questa Corte di Giustizia Federale, alla luce del non chiaro tenore del referto arbitrale, disponeva accertamenti a mezzo della competente Procura Federale affinché fossero svolte indagini atte ad accertare se la presenza dei soggetti sugli spalti segnalata dall’arbitro fosse o meno compatibile con le disposizioni del Comitato interregionale, sospendendo così il giudizio. La Procura Federale svolgeva puntuali ed approfonditi accertamenti alla luce dei quali il ricorso appare essere meritevole di accoglimento. E’ infatti risultato come le persone presenti sugli spalti, in relazione alle fasi salienti della gara, non si siano lasciate andare a qualsivoglia peculiare manifestazione così da potersi ritenere che fossero tutte legittimamente presenti quali appartenenti agli organi di informazione ovvero alle forze di polizia in borghese e quindi del tutto neutrali e comunque non riconducibili a tifosi “mascherati” della società ospitante. Per questi motivi la C.G.F. accoglie, il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Guidonia Montecelio di Guidonia (Roma) e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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