F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 147/CGF del 12 marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 13 agosto 2009 2) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 147/CGF del 12 marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 13 agosto 2009
2) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGNORI BUZZI ANGELO, RAVASI GIUSEPPE, SANI MAURO, DIRIGENTI DELLA SOCIETÀ CROCIATI NOCETO SSD E LA SOC. CROCIATI NOCETO SSD DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 39 N.O.I.F. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 43/CDN del 10.12.20089)
La Corte di Giustizia Federale, visto il ricorso del Procuratore Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul Com. Uff. n. .43 del 10.12.2008 e comunicata in data 11.12.2008, premesso che con atto del 18.6. 2008, il Procuratore Federale Vicario deferiva: 1) i Sigg.ri Buzzi Angelo, Ravasi Giuseppe e Mauro Sani rispettivamente Presidente, Direttore Generale e Direttore Sportivo della società Crociati Noceto, tutti per violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 3 delle N.O.I.F., “per non aver depositato i moduli di tesseramento presso gli uffici competenti”, in quanto, “tra il calciatore Alessandro Cordali e la società Crociati Noceto era stato raggiunto un accordo economico per il tesseramento per l’anno 2007/2008 e che i sigg.ri Ravasi e Sani avevano confermato l’avvenuta sottoscrizione sia dell’accordo economico che del tesseramento”; 2) la società Crociati Noceto a titolo di responsabilità diretta per violazione dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S.. Avverso il deferimento federale, la società Crociati Noceto faceva pervenire alla Commissione Disciplinare Nazionale una memoria difensiva con la quale chiedeva il proscioglimento da tutti gli addebiti contestati. La società deferita impostava l’intero impianto difensivo sulla circostanza dell’inesistenza, agli atti, dell’accordo economico, asseritamente sottoscritto. In particolare, si ribadiva l’assenza, in tutto il fascicolo d’indagine, della prova del presupposto fondante il deferimento, ovvero che l’accordo economico ed il modello di tesseramento fossero stati effettivamente sottoscritti dalle parti. A sostegno di tale tesi difensiva, si evidenziava che nessuno dei testi indifferenti e dei numerosi altri tesserati presenti, a detta del calciatore, ha ammesso di aver visto modelli di tesseramento nonché di aver mai assistito alla loro stipulazione. La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione del 10.12.2008, proscioglieva tutti i deferiti e la società stessa da ogni addebito loro mosso. Avverso tale decisione ricorreva la Procura Federale che, attraverso il proprio rappresentante, chiedeva alla Corte, in riforma della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale in relazione alle violazioni di cui all’atto di deferimento di primo grado, di infliggere la sanzione di mesi 6 di inibizione al Sigg.ri Buzzi Angelo, Ravasi Giuseppe e Sani Mauro e l’ammenda di € 5.000,00 alla società. Tanto premesso, la Corte osserva che il ricorso non è meritevole di accoglimento. Le indagini condotte dalla Procura Federale non consentono di ritenere fondata la denuncia fatta dal Cornali, risultando mera prospettazione, sfornita anche solo di un minimo principio di prova, la sottoscrizione di un tesseramento in data 9.8.2007. Per completezza espositiva, è bene osservare che i soggetti indicati dal Cornali quali testimoni del fatto controverso, alcuni dei quali, appartenendo alla sfera personale del calciatore, potevano nutrire un interesse a che lo stesso risultasse provato, hanno invece riferito di averne avuto conoscenza solo per averlo appreso dal Cornali. Sebbene tale carenza probatoria abbia giustamente determinato il proscioglimento dei deferiti, l’attività di indagine ha avuto esaustivo completamento, concretizzandosi nell’ulteriore audizione di testi indicati dalla società che, con dichiarazioni concordanti ed univoche, hanno escluso che le parti abbiano formalizzato e tantomeno raggiunto alcun accordo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.
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