F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 147/CGF del 12 marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 13 agosto 2009 3) RICORSO DEL SIG. TAGLIOLINI PAOLO AVVERS

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 147/CGF del 12 marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 13 agosto 2009

3) RICORSO DEL SIG. TAGLIOLINI PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 96, COMMA 1 NOIF E 33 DEL REGOLAMENTO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN dell’11.2.2009)

4) RICORSO DELLA SIG.RA FRASCA ANNA MARIA AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 6 ALLA RECLAMANTE; AMMENDA DI € 1.000,00 ALL’A.P. D. OLIMPIA, INFLITTE A DI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE INFLITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 96, COMMA 1 NOIF E 33 DEL REGOLAMENTO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO.

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN dell’11.2.2009)

Con l’atto indicato in epigrafe, la ricorrente impugna il provvedimento con il quale in prima istanza era stata inflitta a lei la sanzione di sei mesi di inibizione per violazione dell’art.1, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 96, comma 1, N.O.I.F. e 33 del Regolamento Settore Giovanile Scolastico, ed alla società AP Olimpia da lei rappresentata quella della ammenda di € 1.000,00 per violazione dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva, conseguente alle condotte illegittime dei tesserati. Le quali sono state configurate nell’aver tentato mediante una fittizia triangolazione di evitare di corrispondere alla U.S Ladispoli un premio di preparazione per i calciatori Luca Tomassini e Massimiliano Ferrini nella misura inferiore al dovuto. In subordine alla richiesta di annullamento delle predette sanzioni è stata chiesta una loro riduzione. Le ragioni di doglianza vengono formulate, lamentando: a) la mancata applicazione in via analogica di norme contenute nell’ordinamento giuridico statale ovvero nel codice civile e di procedura penale; b) la mancata applicazione al procedimento sportivo del principio di litisconsorzio necessario e di simultaneus processus; c) la scarsa rilevanza riconosciuta alla inosservanza nella decisione impugnata dell’art. 32, comma 6, C.G.S.; d) la dubbia esattezza, viceversa, della tesi secondo la quale l’ordinamento sportivo è assolutamente autonomo e regolato da proprie norme interne. Nessuna di queste censure si rivela peraltro meritevole di accoglimento. Non la prima e la quarta, in quanto si pongono in netto ed insuperabile contrasto con il carattere di spiccata e diffusa autonomia inequivocamente riconosciuta al sistema del diritto sportivo anche dalla costante giurisprudenza di questa Corte e da ultimo confermata dalla recente legge del 17 ottobre 2003, n. 280, il cui art. 1 al punto 1 la definisce come articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al C.O.N.I. ed al punto 2 espressamente ne offre conferma, facendo salvi unicamente i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con quello sportivo. Può aggiungersi, anzi, a riprova che esiste tutta una serie di istituti, che sono previsti e vivono con carattere di eccezione rispetto a quelli vigenti nel diritto dello Stato e la cui ragion d’essere si giustifica proprio in funzione delle specifiche esigenze essi sono chiamate a soddisfare. Basti pensare esemplificativamente al regime delle lesioni che si producono nei contatti e contrasti agonistici occasionati dalle gare, a quello delle offese rivolte agli avversari od agli arbitri che non rientrano negli schemi penalistici od anche civilistici della ingiuria e dell’oltraggio, alla non operatività dei limiti di velocità fissati dal codice della strada nella circolazione degli auto e dei motoveicoli, al funzionamento della clausola compromissoria e così via. Ed a fortori tali riflessioni dovrebbero valere per quella branca del diritto che governa il mondo ed il rito del processo. Cosicché ne risulta aperta la strada per risolvere negativamente anche il motivo di impugnazione dedotto sub b). Il quale si basa sulla mancata applicazione in primo luogo del principio del litisconsorzio necessario e di quello del simultaneus processus. Vale la pena di ricordare che si tratta di istituti tipicamente civilistici, i quali non trovano applicazione, ad esempio, neppure nel processo penale, come si verifica nei casi i cui un coimputato chieda il c.d. rito abbreviato od il patteggiamento della pena od in cui uno od alcuni soltanto dei coimputati condannati in primo grado proponga qualche impugnazione a differenza degli altri. Né va dimenticato, soprattutto, che il giudizio sportivo non presenta carattere civile, né penale, ma tipicamente amministrativo, per cui in ipotesi semmai è soltanto a quest’ultima branca dell’ordinamento statale che dovrebbe aversi riguardo. A parte il fatto che pur in questa l’istituto in discorso non avrebbe carattere di generale applicazione, ma secondo una autorevole e cospicua parte della letteratura (vedi, per esempio, Carnelutti, Betti, Allorio, Denti) e della giurisprudenza esso dovrebbe essere limitato nella sua applicazione unicamente ai casi puntualmente previsti dalla legge, nei quali per di più è sempre possibile che la integrazione del contraddittorio incompleto venga ordinata dal giudice del dibattimento entro un termine successivo da lui fissato (art. 102 cod. proc. civ.). Ne risulta ulteriormente confermata la infondatezza di ogni tentativo di trarre in via analogica dalla disciplina processual civilistica statale la esistenza di una norma regolatrice valevole per la fattispecie in esame. Non infine la terza, poiché se è vero che la disposizione invocata esige che la Procura Federale è tenuta a comunicare la conclusione delle indagini agli interessati, è parimenti indubbio che essa non contiene alcuna sanzione di nullità per la sua inosservanza, per cui può definirsi alla stregua di una norma minus quam perfecta: in realtà, una conseguenza simile a quella ipotizzata nel ricorso non può formare oggetto di mera presunzione ed avrebbe dovuto essere invece espressamente formulata. Vero è poi che il successivo comma 11 dello stesso articolo sancisce che le indagini denunciate devono concludersi prima dell’inizio della stagione sportiva seguente, ma è altresì da rilevare che nella fattispecie era stata richiesta ed ottenuta una proroga al riguardo da parte della Sezione Consultiva della Corte di Giustizia Federale per tutte le indagini realizzate successivamente al 15.4.2008, fra le quali rientra appunto anche quella in esame. Ne consegue, pertanto, la infondatezza del gravame proposto, che come tale deve essere rigettato. Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 3) e 4) rispettivamente proposti dal Sig. Tagliolini Paolo e dalla Sig.ra Frasca Anna Maria li respinge entrambi. Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

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