F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 147/CGF del 12 marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 13 agosto 2009 5) RICORSO DELL’U.S.D. NOVESE S.R.L. AVVERS

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 147/CGF del 12 marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 13 agosto 2009

5) RICORSO DELL’U.S.D. NOVESE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PICENTINO EDOARDO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES NOVENE/SARZANESE DEL 21.2.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 25.2.2009)

All’esito della gara Novene/Sarzanese del 21.2.2009 del Campionato Nazionale Juniores, il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale sanzionava il calciatore Picentino Edoardo con la squalifica per quattro gare effettive perché “espulso per aver rivolto all’arbitro frase offensiva, nell’abbandonare il terreno di gioco reiterava le offese al direttore di gara e pronunciava frasi blasfeme”. Avverso tale provvedimento proponeva tempestivo e rituale ricorso la società Novese lamentando l’applicazione dell’art. 19.4 b) C.G.S. in forma aggravata nei confronti del suo tesserato che, a suo dire, invece, avrebbe dovuto comportare la sanzione della squalifica per due sole giornate. Il reclamo deve essere respinto. Il comportamento del giovane calciatore è stato reiteratamente irriguardoso, ingiurioso e – oltretutto – ripetutamente blasfemo; tanto basta a ritenere congrua la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, come peraltro previsto dall’art. 19 C.G.S., che consente l’inasprimento della sanzione edittale, in caso, come questo che ci riguarda, di gravità o reiterazione. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S.D. Novene S.r.l. di Novi Ligure (Alessandria). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it