F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 147/CGF del 12 marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 13 agosto 2009 7) RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 CON OBBLIGO DI DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE INFLITTA SEGUITO GARA CALCIO POMIGLIANO/BACOLI SIBILLA DELL’1.3.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 116 del 4.3.2009) 8) RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL SIG. BUCARO GIOVANNI SEGUITO GARA CALCIO POMIGLIANO/BACOLI SIBILLA DELL’1.3.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 116 del 4.3.2009)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 147/CGF del 12 marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 13 agosto 2009 7) RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 CON OBBLIGO DI DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE INFLITTA SEGUITO GARA CALCIO POMIGLIANO/BACOLI SIBILLA DELL’1.3.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 116 del 4.3.2009) 8) RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL SIG. BUCARO GIOVANNI SEGUITO GARA CALCIO POMIGLIANO/BACOLI SIBILLA DELL’1.3.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 116 del 4.3.2009) A seguito dei ricorsi proposti dalla A.S.D. Calcio Pomigliano, avverso le decisioni del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale pubblicate nel Com. Uff. n. 116 del 4.3.2009, con le quali venivano irrogate le sanzioni: - alla A.S.D. Calcio Pomigliano dell’ammenda di € 2.000,00 con l’obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse; - della squalifica per 4 giornate effettive di gara a carico del signor Bucaro Giovanni, allenatore della squadra della predetta società. Premesso in fatto che il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata nel Com. Uff. del 4.3.2009, irrogava a carico del reclamante la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 con obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse per avere i sostenitori della squadra del Pomigliano : a) fatto oggetto l’arbitro e i suoi assistenti, a partire dal 12° minuto del primo tempo e fino al termine della gara, di triviali insulti e di minacce di notevole gravità; b) lanciato sputi contro l’arbitro senza colpirlo; c) reiterato, a fine gara, insulti e minacce al direttore di gara; d) fatto oggetto di insulti un calciatore di colore della squadra avversaria ponendo così in essere atti di discriminazione razziale; e) esposto striscioni con scritte trivialmente offensive e incitanti all’odio nei confronti della squadra avversaria. Con altra contestuale decisione, il Giudice Sportivo infliggeva a Bucaro Giovanni, allenatore della squadra, la sanzione della squalifica per 4 gare effettive nel presupposto così descritto nel provvedimento impugnato “allontanato per avere rivolto frasi irriguardose ed offensive all’indirizzo del direttore di gara, alla notifica del provvedimento disciplinare entrava nel terreno di gioco e, avvicinatosi con atteggiamento minaccioso e muovendo le braccia tanto da costringere l’arbitro ad indietreggiare di qualche passo, rivolgeva al medesimo espressioni irriguardose che reiterava nel mentre usciva dal terreno di gioco”. Preso atto che nel reclamo si censurano entrambe le decisioni su esposte per eccessività e sproporzione delle sanzioni inflitte rispetto alla reale portata delle infrazioni commesse, riportando alcune decisioni del Giudice Sportivo che, in casi analoghi, avrebbe comminato delle sanzioni meno gravi. Osserva questa Corte che : a) per quanto concerne la sanzione irrogata, come sopra, alla A.S.D. Calcio Pomigliano per il comportamento dei suoi sostenitori durante la gara in esame, appare equo rideterminare - come è nei poteri della Corte - la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo in quella di € 2.500,00 di ammenda con diffida, escludendo la sanzione dell’obbligo di disputare una gara a porte chiusa; b) invece, per quanto concerne la sanzione irrogata a Bucaro Giovanni , il reclamo va rigettato apparendo equa la predetta sanzione in considerazione, tra l’altro, della qualità del Bucaro che, come allenatore della squadra, deve dare l’esempio di un comportamento irreprensibile o, quantomeno, corretto ai suoi calciatori. Per questi motivi la C.G.F. separati preliminarmente i ricorsi come sopra proposti dall’A.S.D. Calcio Pomigliano di Pomigliano d’Arco (Napoli): - in parziale accoglimento, ridetermina la sanzione inflitta alla società A.S.D. Calcio Somigliano nella sola ammenda di € 2.500,00 con diffida e dispone restituirsi la tassa reclamo; - respinge il ricorso avverso la squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitte al signor Bucaro Giovanni e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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