F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 38 del 07 novembre 2008 Procedimento disciplinare a carico di REMO PAVONE – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Casale e Taddei Elmi

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 38 del 07 novembre 2008

Procedimento disciplinare a carico di REMO PAVONE – Collegio della Commissione

Disciplinare composto da Scarfone, Casale e Taddei Elmi. Piani con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

- considerato che il sig. Pavone è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del

Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 35, del Regolamento del Settore Tecnico, per

aver abbandonato la conduzione tecnica, nella stagione sportiva 2007/2008, della

Società S.S. Calcio San Paolo per la quale era tesserato, senza comunicarne la

motivazione e lasciando che il ruolo di allenatore fosse di fatto svolto dal Presidente

della medesima società;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione

della squalifica per la durata di mesi tre;

- assunta la memoria difensiva del deferito del 24/10/2008.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati risultano comprovati sulla base delle dichiarazioni rese al collaboratore

dell’Ufficio Indagine anche dallo stesso deferito che ha ammesso la sua assenza per

circa un mese;

- il comportamento tenuto dal deferito ha favorito la conduzione tecnica della squadra da

parte del Presidente della società, al quale peraltro il deferito comunicava a mezzo

telefono, nel corso delle gare ufficiali, suggerimenti e indicazioni tecniche come risulta

dalle dichiarazioni rese dal capitano della S.S. Calcio San Paolo signor Biasone

P.Q.M.

dichiara il sig. REMO PAVONE responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato

contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 07/01/2009.

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