F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 84 del 05 febbraio 2009 Procedimento disciplinare a carico di RENATO ROMITO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi.

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 84 del 05 febbraio 2009

Procedimento disciplinare a carico di RENATO ROMITO – Collegio della Commissione

Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

- considerato che il sig. Romito è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del

Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 35, comma 1 e 2, del Regolamento del

Settore Tecnico per aver consentito, nella stagione sportiva 2007/2008, che la

conduzione tecnica della società ASD Polisportiva Scontrone e Villa fosse svolta da

soggetto diverso e non qualificato;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione

della squalifica fino al 30/04/2009;

- assunta la memoria difensiva del deferito del 16/01/2009.

Ritenuto che:

- dalle risultanze documentali (copia dei tesseramenti, distinte di gara, organico delle

società Scontrone e Villa) nonché dalle dichiarazioni confessorie dei deferiti, risultano

pienamente comprovati i fatti contestati;

- in particolare il signor Romito con dichiarazione resa in data 14/01/2009 ammette di

aver lasciato la conduzione della squadra che è stata poi assunta nella stessa stagione

sportiva dal giocatore – dirigente signor Iallonardi

P.Q.M.

dichiara il sig. RENATO ROMITO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato

contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 15/04/2009.

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