F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 84 del 05 febbraio 2009 Procedimento disciplinare a carico di EGIDIO FRANCO CASTELLUCCI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 84 del 05 febbraio 2009
Procedimento disciplinare a carico di EGIDIO FRANCO CASTELLUCCI – Collegio della
Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti
di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Castellucci è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1,
del Codice di Giustizia Sportiva, e artt. 19 e 35, comma 1, del Regolamento del Settore
Tecnico per aver consentito che, nelle stagioni sportive 2007/2008 e 2008/2009, la
funzione di allenatore di fatto per la ASD Civitaquana fosse svolto da persona non
abilitata secondo le norme federali;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto
l’applicazione della sanzione della squalifica per la durata di mesi tre;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 24/12/2008.
Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano comprovati sulla base dei documenti acquisiti dalla procura
Federale nonché ammessi dallo stesso deferito nella dichiarazione resa al collaboratore
della Procura Federale il 6/11/2008
P.Q.M.
dichiara il sig. EGIDIO FRANCO CASTELLUCCI responsabile dell’addebito disciplinare
che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al
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