F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 108 del 20 marzo 2009 Procedimento disciplinare a carico di SANTO SISINNI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Pezzano e Taddei

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 108 del 20 marzo 2009

Procedimento disciplinare a carico di SANTO SISINNI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Pezzano e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

-  tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

-  considerato che il sig. Sisinni è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per avere assunto solo formalmente la conduzione tecnica della Polisportiva Taurianovese nella stagione sportiva 2008/09  consentendo che, in propria vece, le funzioni di allenatore fossero, di fatto, esercitate da soggetto sprovvisto di regolare abilitazione, ossia dal sig. Francesco Russo, calciatore tesserato per la medesima società;

-  valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro;

-  assunte le memorie difensive del deferito del 31/01/2009 e del 19/03/2009.

Ritenuto che:

-  la violazione trova conferma negli accertamenti svolti dalla Procura Federale nonché dalle testimonianze rese dai calciatori della Taurianovese;

-  i fatti addebitati risultano del resto con chiarezza dalle dichiarazioni rese per iscritto dal deferito in data 31/01/2009

P.Q.M.

dichiara il sig. SANTO SISINNI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 15/07/2009.

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