F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 114 del 03 aprile 2009 Procedimento disciplinare a carico di GABRIELE VISENTIN – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei El
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 114 del 03 aprile 2009
Procedimento disciplinare a carico di GABRIELE VISENTIN – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Visentin è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, e
dell’art. 8, comma 1, oggi art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver
svolto, nella stagione sportiva 2005/2006 attività di intermediazione attinente al
trasferimento di calciatore non appartenenti alla propria società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica per la durata di mesi sei;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 19/03/2009.
Ritenuto che:
- in via pregiudiziale, sussiste la giurisdizione di questa Commissione perché il deferito è
attualmente iscritto all’albo del Settore Tecnico e all’epoca dei fatti era tesserato per
l’Atalanta Bergamasca;
- che non sussiste la invocata nullità degli atti d’indagine perché la relativa proroga è
stata ritualmente motivata e concessa;
- ammesso e non concesso che la mancata comunicazione della avvenuta conclusione
delle indagini possa costituire ragione di nullità del deferimento, il fatto che questo
risalga al 4 febbraio 2009 e che il deferito sia intervenuto nel procedimento potendo
espletare tutte le più opportune difese, costituisce in ogni caso ragione di sanatoria;
- nel merito, i fatti addebiti risultano comprovati dalle dichiarazioni rese dal Presidente
della Soc. calcio Pool. Piave Sandonà, sig. Cristiano Trevisiol il 10 maggio 2006 e dalla
dichiarazione resa dal sig. Luigi Falco il 5 marzo 2007 all’Ufficio Indagini, come del
resto accertato anche dalla C.D.N. (CU N. 43/CDN del 10/12/2008);
- lo stesso deferito ha ammesso di aver svolto attività di consulente in ambito sportivo
per la società Pool. Piave Sandonà contemporaneamente alle mansioni svolte per la
Soc. Atalanta Bergamasca; il che è confermato anche dalle dichiarazioni rese dal sig.
Diego Cancian il 20/06/2007 e depositate dalla difesa del deferito;
- l’attività svolta dal deferito è illegittima in quanto non è stata compiuta nell’interesse
dell’Atalanta Bergamasca
P.Q.M.
dichiara il sig. GABRIELE VISENTIN responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato
contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica di 5 mesi a far tempo
dallo 01/09/2009 e fino al 31/01/2010.
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