F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 114 del 03 aprile 2009 Procedimento disciplinare a carico di GABRIELE VISENTIN – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei El

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 114 del 03 aprile 2009

Procedimento disciplinare a carico di GABRIELE VISENTIN – Collegio della Commissione

Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

- considerato che il sig. Visentin è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, e

dell’art. 8, comma 1, oggi art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver

svolto, nella stagione sportiva 2005/2006 attività di intermediazione attinente al

trasferimento di calciatore non appartenenti alla propria società;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione

della squalifica per la durata di mesi sei;

- assunta la memoria difensiva del deferito del 19/03/2009.

Ritenuto che:

- in via pregiudiziale, sussiste la giurisdizione di questa Commissione perché il deferito è

attualmente iscritto all’albo del Settore Tecnico e all’epoca dei fatti era tesserato per

l’Atalanta Bergamasca;

- che non sussiste la invocata nullità degli atti d’indagine perché la relativa proroga è

stata ritualmente motivata e concessa;

- ammesso e non concesso che la mancata comunicazione della avvenuta conclusione

delle indagini possa costituire ragione di nullità del deferimento, il fatto che questo

risalga al 4 febbraio 2009 e che il deferito sia intervenuto nel procedimento potendo

espletare tutte le più opportune difese, costituisce in ogni caso ragione di sanatoria;

- nel merito, i fatti addebiti risultano comprovati dalle dichiarazioni rese dal Presidente

della Soc. calcio Pool. Piave Sandonà, sig. Cristiano Trevisiol il 10 maggio 2006 e dalla

dichiarazione resa dal sig. Luigi Falco il 5 marzo 2007 all’Ufficio Indagini, come del

resto accertato anche dalla C.D.N. (CU N. 43/CDN del 10/12/2008);

- lo stesso deferito ha ammesso di aver svolto attività di consulente in ambito sportivo

per la società Pool. Piave Sandonà contemporaneamente alle mansioni svolte per la

Soc. Atalanta Bergamasca; il che è confermato anche dalle dichiarazioni rese dal sig.

Diego Cancian il 20/06/2007 e depositate dalla difesa del deferito;

- l’attività svolta dal deferito è illegittima in quanto non è stata compiuta nell’interesse

dell’Atalanta Bergamasca

P.Q.M.

dichiara il sig. GABRIELE VISENTIN responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato

contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica di 5 mesi a far tempo

dallo 01/09/2009 e fino al 31/01/2010.

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