F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 114 del 03 aprile 2009 Procedimento disciplinare a carico di FAUSTO GIANGREGORIO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Pezzano e Taddei

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 114 del 03 aprile 2009

Procedimento disciplinare a carico di FAUSTO GIANGREGORIO – Collegio della

Commissione Disciplinare composto da Bruni, Pezzano e Taddei Elmi. Piani e Bisin con

compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

- considerato che il sig. Giangregorio è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1,

del Codice di Giustizia Sportiva per aver assunto nei confronti di un giocatore della

Subequana un atteggiamento intimidatorio che avrebbe portato il giocatore a non

disputare una gara della stagione sportiva 2006/2007;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione

della squalifica per la durata di mesi sei;

- assunta la memoria difensiva del deferito del 31/03/2009 peraltro giunta fuori termine.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano contestualmente comprovati come emerge dagli univoci

riscontri dei numerosi testi ascoltati nonché dallo stesso interrogatorio del deferito del

25/05/2007

P.Q.M.

dichiara il sig. FAUSTO GIANGREGORIO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è

stato contestato e, di conseguenza, gli infligge:

a) la sanzione della squalifica fino allo 31/07/2009.

b) la sanzione di altri tre mesi con decorrenza dal primo giorno di tesseramento del deferito,

ovvero, in alternativa a questa, il pagamento della sanzione pecuniaria di euro 2.000,00 sempre

in aggiunta alla sanzione sub a).

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