F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 114 del 03 aprile 2009 Procedimento disciplinare a carico di PIERO SPERANDIO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Pezzano e Taddei Elm

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 114 del 03 aprile 2009

Procedimento disciplinare a carico di PIERO SPERANDIO – Collegio della Commissione

Disciplinare composto da Bruni, Pezzano e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di

segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

- considerato che il sig. Sperandio è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del

Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 35 del Regolamento del Settore

Tecnico per aver consentito che, nella stagione sportiva 2007/2008, la conduzione

tecnica della Società Guidonia Montecelio a lui affidata, fosse svolta, di fatto, dal sig.

Pochesci Sandro, ricevendo dallo stesso indicazioni tecniche durante le gare ufficiali e

consentendo allo stesso la direzione degli allenamenti settimanali;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione

della squalifica per la durata di mesi tre.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati sono stati ammessi dal deferito

P.Q.M.

dichiara il sig. PIERO SPERANDIO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato

contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 30/06/2009.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it