F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 13/CGF del 01 agosto 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 296/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it 2) RICORSO DALL’ A.C. SIENA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’INIBIZ

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 13/CGF del 01 agosto 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 296/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it

2) RICORSO DALL’ A.C. SIENA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. GIOVANNI LOMBARDI STRONATI (AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE A.C. SIENA); - DELL’AMMENDA DI 10.000,00 ALLA SOCIETÀ, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - SIG. GIOVANNI LOMBARDI STRONATI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, DEL CGS E ART. 8, COMMA 1, DEL C.G.S. IN VIGORE ALL’EPOCA DEI FATTI (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 10, COMMA 1, DEL VIGENTE C.G.S.), - A.C. SIENA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4, DEL C.G.S. IN VIGORE ALL’EPOCA DEI FATTI (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 4, COMMA 1, DEL VIGENTE C.G.S.)

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 7/CDN del 16.07.2008)

Con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 7 del 16.7.2008, la Commissione Disciplinare Nazionale infliggeva al signor Giovanni Lombardi Stronati - Amministratore Delegato e Legale rappresentante della società A.C. Siena S.p.A.- l’inibizione per mesi 1, ed alla società A.C. Siena l’ammenda di € 10.000,00. La vicenda traeva origine dal deferimento operato dalla Procura Federale per violazione dell’art.1, comma 1 C.G.S. e 8, comma 1 C.G.S., oggi art. 10, comma 1, del vigente C.G.S., in relazione ai contatti avuti dal Lombardi Stronati, quale Amministratore Delegato e Legale rappresentante del Siena, con il signor Ermanno Pieroni, all’epoca dei fatti sanzionato dal Commissario Straordinario della F.I.G.C. con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della stessa F.I.G.C., circa la possibilità di acquisto dei calciatori Floro Flores e Ranocchia. Il deferimento del suo Amministratore Delegato e Legale rappresentante aveva comportato anche il deferimento della società Siena ai sensi dell’art.2, comma 4, oggi art. 4, comma 1 del vigente C.G.S. Nel condividere, sostanzialmente, la posizione della Procura Federale, il Giudice di primo grado ha ritenuto provato il fatto che il Lombardi Stronati avesse avuto, in due occasioni, contatti con il Pieroni al fine di valutare la possibilità di acquisto di due calciatori, così come emerso dalla registrazione di telefonate intercorse tra il signor Giorgio Perinetti, all’epoca dirigente del Siena, ed il signor Luciano Moggi, così violando il divieto di avere contatti con tesserati comunque inibiti. Quanto al fatto che il Lombardi Stronati non fosse, al momento dei contatti, un tesserato del Siena, essendo tale tesseramento intervenuto solo a far data dal 20.4.2007, la Commissione osserva che, pur non essendosi ancora formalmente perfezionato il passaggio della società A.C. Siena S.p.A. alla nuova proprietà facente capo al Lombardi Stronati, questi “ha coltivato l’interessamento all’acquisto dei due calciatori in quanto da lì a poco sarebbe diventato Presidente della società Siena, della quale già spendeva il nome”, situazione nella quale “la sostanza di fatto della condotta posta in essere e dei soggetti, prevale sulla mancanza di forma, in presenza di sicuri indici di riconducibilità dell’attività del Lombardi Stronati alla società Siena”. Avverso tale decisione, sia nell’interesse dell’attuale Presidente Giovanni Lombardi Stronati che in quello della stessa società, veniva presentato reclamo a questa Corte di Giustizia Federale, nel quale si sosteneva, con diffusa motivazione, l’infondatezza degli addebiti mossi al Lombardi Stronati essendo del tutto generico e vago il riferimento alle presunte trattative, e potendosi in relazione ad esse concludere che fosse stato il Pieroni ad avvicinare il Lombardi Stronati per cercare di fargli acquistare qualche calciatore, e non viceversa. In ordine, poi, alla responsabilità della società A.C. Siena S.p.A., si riproponeva, anche in questo caso con articolata motivazione, la lettura secondo la quale il Lombardi Stronati non era, al momento dei fatti, tesserato per la società Siena, e di conseguenza non avrebbe potuto generare responsabilità di questa a nessun titolo. I reclamanti si dolevano, infine, della eccessiva afflittività della sanzione irrogata sotto il profilo della inosservanza del principio di proporzionalità della pena. Tali essendo le doglianze difensive, ritiene questa Corte che possano trovare accoglimento, anche se per motivazioni diverse da quelle esposte, solo quelle relative alla quantificazione delle pene inflitte. In relazione, infatti, alle argomentazioni tese a dimostrare la insussistenza di responsabilità in capo al Lombardi Stronati, e di conseguenza a carico della società A.C. Siena S.p.A., non possono condividersi i contenuti del reclamo, da un lato poiché è stato lo stesso Lombardi Stronati a dichiarare di avere avuto, in due occasioni, colloqui con il Pieroni a proposito del mercato del Siena, e qualunque sia stato l’oggetto delle conversazioni, l’acquisto cioè di qualche calciatore in particolare, come riferisce il dirigente del Siena Perinetti, o un discorso di carattere generale come asserisce il Lombardi Stronati, si ricade in entrambi i casi in comportamenti sussumibili in quelli vietati dall’art. 1 e dall’art. 8 C.G.S., oggi trasfuso nell’art. 10, comma 1, del vigente C.G.S. perché considerati contrari ai principi di lealtà, probità e correttezza che devono sempre ispirare l’azione dei tesserati. In particolare la norma vieta di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati, situazione nella quale si trovava il Pieroni, all’evidenza per evitare che i provvedimenti disciplinari adottati siano privati di ogni contenuto sostanziale. Né, come già osservato dalla Commissione Disciplinare, può assumere rilevanza esimente la asserita ignoranza circa la posizione del Pieroni che si risolverebbe nella ignorantia legis considerata, ed esclusa, dall’art. 2, commi 2 e 3, del vigente C.G.S.. In ordine, poi, alla posizione del Lombardi Stronati, all’epoca dei fatti non ancora, sul piano formale presidente della società A.C. Siena S.p.A., appare sufficiente ricordare, rispetto ai contatti con il Pieroni ed alle telefonate intercettate che risalgono alla fine di marzo o ai primi di aprile del 2007, che sino dalla fine di gennaio 2007 il Lombardi Stronati aveva stipulato con la precedente proprietà un contratto preliminare versando anche una caparra, per cui egli era già il nuovo riferimento per la gestione della società, così che è pienamente applicabile, nel caso di specie, il disposto dell’art. 1, comma 5, C.G.S. secondo il quale “sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale”. Ciò anche a tacere della ovvia considerazione che, in caso contrario, non si capirebbe a che titolo il Lombardi Stronati aveva contatti con il Pieroni, e, ancor meno a che scopo quest’ultimo si relazionava con il primo. Quanto, infine, alla entità delle sanzioni inflitte questa Corte ritiene di poter aderire alla richiesta difensiva di una minore afflittività delle medesime sulla scorta della considerazione che in realtà non risulta sufficientemente provato che i contatti tra il Lombardi Stronati ed il Pieroni abbiano avuto ad oggetto effettivamente il passaggio al Siena di due determinati calciatori, secondo quanto riferito dal Perinetti, e non generiche considerazioni circa il mercato della società, così come asserisce il Lombardi Stronati, circostanza questa non irrilevante per una più adeguata valutazione della gravità della vicenda, poiché nella trascrizione della telefonata tra il Perinetti ed il Moggi non vi è cenno alla trattativa di due specifici calciatori, particolare quest’ultimo che emerge successivamente dalle dichiarazioni rese dal Perinetti ma confutate, in ordine a questo aspetto,dal Lombardi Stronati la cui credibilità non può ritenersi subvalente rispetto a quella degli altri partecipi della vicenda. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C. Siena S.p.A. di Siena, limita al sofferto alla data odierna l’inibizione inflitta al signor Giovanni Lombardi Stronati. Riduce la sanzione dell’ammenda a € 5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.


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