F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 13/CGF del 01 agosto 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 296/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it 3) RICORSO DAL F.C. JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI : A) DELL’AMM
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 13/CGF del 01 agosto 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 296/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it
3) RICORSO DAL F.C. JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI : A) DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA SOCIETÀ; B) DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. SECCO ALESSIO INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER : - F.C. JUVENTUS S.P.A. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. IN VIGORE ALL’EPOCA DEI FATTI (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S.) IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA DEL TESSERATO. - SIG. SECCO ALESSIO, DIRETTORE SPORTIVO DELLA F.C. JUVENTUS S.P.A. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E 8 COMMA 1 C.G.S. IN VIGORE ALL’EPOCA DEI FATTI (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 10 COMMA 1 VIGENTE C.G.S.)
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 7/CDN del 16.7.2008) All’esito dell’esame dell’informativa dei Carabinieri del 10.12.2007, resa in relazione all’indagine denominata “OFF-SIDE”, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale: il sig. Alessio Secco per rispondere della violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 1, C.G.S. (quest’ultimo in vigore all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 10, comma 1, del vigente C.G.S.) e la F.C. Juventus S.p.A. per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4, C.G.S. (in vigore all’epoca dei fatti ora trasfuso nell’art. 4, comma 2, del vigente C.G.S.) in relazione alla condotta tenuta dal proprio tesserato. La Commissione Disciplinare Nazionale, con la decisione indicata in epigrafe, ritenuto che il signor Secco, nella qualità di Direttore Sportivo della F.C. Juventus, aveva partecipato a diversi incontri per trattare la cessione dei calciatori Criscito Masiello alla presenza del signor Enrico Preziosi, Presidente del Genoa Cricket F.C. S.p.A., all’epoca dei fatti sanzionato con l’inibizione per cinque anni, condannava il signor Secco, per la citata violazione, all’inibizione per mesi 1 e la società F.C. Juventus S.p.A. all’ammenda di € 10.000,00 per responsabilità oggettiva. Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la F.C. Juventus S.p.A. la quale, in sintesi lamenta (i) l’errata interpretazione ed applicazione del disposto di cui all’art. 8, comma 1, del vecchio testo del C.G.S. al caso di specie, in quanto il signor Preziosi, all’epoca dei fatti anche socio di maggioranza del Genoa Cricket FC S.p.A., avrebbe partecipato agli incontri contestati in tale veste e (ii) che sarebbe la Commissione Disciplinare ad avallare l’operato del Preziosi nella parte in cui stabilisce che lo stesso “avrebbe potuto esercitare agevolmente le proprie prerogative in separata sede. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale tenutasi in data 1.8.2008, sono presenti il Procuratore Federale, dott. Stefano Palazzi, che chiede la conferma della decisione impugnata, nonché il difensore della F.C. Juventus S.p.A., avv. Luigi Chiappero, il quale si riporta alle argomentazioni e conclusioni contenuto nel proprio ricorso. La Corte, esaminati gli atti, ritiene di respingere il ricorso in quanto risultano infondati i motivi esposti dalla ricorrente. Come correttamente stabilito dalla Commissione Disciplinare Nazionale nella decisone impugnata, la violazione dell’art. 8, comma 1, vecchio testo del C.G.S. risulta evidente, in quanto “appare chiaro che, una volta provata la ripetuta e perdurante presenza di un soggetto inibito nel corso di un’importante trattativa di mercato, la sussistenza dell’illecito disciplinare non può dipendere dal numero di parole spese dall’inibito nel corso delle trattative bensì dalla semplice partecipazione ad esse. Peraltro nella fattispecie è la stessa difesa del Preziosi ad affermare che questi ha partecipato agli incontri per autorizzare ed avallare gli accordi, confessando così di aver preso parte diretta ed esenziale alle trattative” Aggiunge questa Corte che, nel caso di specie, alcun rilievo ha, altresì, la tesi della ricorrente diretta ad evidenziare che il Preziosi avrebbe partecipato agli incontri in qualità di socio di maggioranza della Genoa Cricket FC S.p.A, tesi supportata, sempre secondo le argomentazioni della ricorrente, dalla parte motiva della decisione impugnata ove si stabilisce che lo stesso Preziosi “avrebbe potuto esercitare agevolmente le proprie prerogative in separata sede”. Il richiamato passaggio della decisione in questione non intendeva avallare, come sostenuto dalla F.C. Juventus S.p.A., l’operato del Preziosi in contrasto con la sanzione ad esso comminata, ma, invece, rilevare che non vi era alcun bisogno, anche e proprio in considerazione del provvedimento inibitorio emesso nei suoi confronti, che lo stesso Preziosi partecipasse alla riunione, potendo, in separata sede, coordinare i propri collaboratori incaricati di seguire le trattative per la cessione dei due calciatori. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Juventus S.p.A. di Torino e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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