F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 13/CGF del 01 agosto 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 296/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it 4) RICORSO DEL SIG. BETTEGA ROBERTO AVVERSO LA SANZION

 

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 13/CGF del 01 agosto 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 296/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it

4) RICORSO DEL SIG. BETTEGA ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE: A) DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E 8 COMMA 1 C.G.S. IN VIGORE ALL’EPOCA DEI FATTI (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 10 COMMA 1 VIGENTE C.G.S.)

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 7/CDN del 16.7.2008)

All’esito dell’esame dell’informativa dei Carabinieri del 10.12.2007, resa in relazione all’indagine denominata “OFF-SIDE”, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale: il signor Roberto Bottega per rispondere della violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 1, C.G.S. (quest’ultimo in vigore all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 10, comma 1, del vigente C.G.S.). La Commissione Disciplinare Nazionale, con la decisione indicata in epigrafe, ritenuto che il signor Bettega aveva partecipato a diversi incontri per trattare la cessione dei calciatori Criscito Masiello alla presenza del signor Enrico Preziosi, Presidente del Genoa Cricket FC S.p.A., all’epoca dei fatti sanzionato con l’inibizione per cinque anni, condannava il signor Bettega, per la citata violazione, all’inibizione per mesi 1. Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il signor Roberto Bottega il quale, in sintesi, lamenta (i) il difetto di giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva a decidere sui fatti oggetto del deferimento in questione, essendo il signor Bettega, all’epoca dei fatti, un collaboratore della F.C. Juventus e non un tesserato della stessa, (ii) l’errata interpretazione ed applicazione del disposto di cui all’art. 8, comma 1, del vecchio testo del C.G.S. al caso di specie, in quanto il signor Preziosi, all’epoca dei fatti anche socio di maggioranza del Genoa Cricket F.C. S.p.A., avrebbe partecipato agli incontri contestati in tale veste e (iii) che sarebbe la Commissione Disciplinare ad avallare l’operato del Preziosi nella parte in cui stabilisce che lo stesso “avrebbe potuto esercitare agevolmente le proprie prerogative in separata sede”. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale tenutasi in data 1.8.2008, sono presenti il Procuratore Federale, dott. Stefano Palazzi, che chiede la conferma della decisione impugnata, nonché il difensore del signor Roberto Bettega, avv. Maria Turco, il quale si riporta alle argomentazioni e conclusioni contenuto nel proprio ricorso. La Corte, esaminati gli atti, ritiene di respingere il ricorso in quanto risultano infondati i motivi esposti dal ricorrente. In ordine all’eccezione preliminare di giurisdizione, questa Corte ritiene di aderire alle motivazioni della Commissione Disciplinare Nazionale. In particolare, si rileva che questa Corte ha già affermato in casi del tutto simili a quello in questione – vedi, tra le tante, le decisioni del 7, 8 e 9 settembre 2004 pubblicata sul Com. Uff. 7/C del 2004 e del 6 agosto 2005, pubblicata sul Com. Uff. n. 6/C del 2005, l’assoggettabilità dei collaboratori delle società agli organi di Giustizia Sportiva per il fatto che gli stessi sono tenuti, in base all’art. 22, comma 1, delle N.O.I.F. e, soprattutto, all’art. 27, comma 1, dello Statuto Federale in vigore all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 30 comma, 1) all’osservanza delle norme federali Per quanto riguarda il merito della questione, come correttamente stabilito dalla Commissione Disciplinare Nazionale nella decisone impugnata, la violazione dell’art. 8, comma 1, vecchio testo del C.G.S. risulta evidente, in quanto “appare chiaro che, una volta provata la ripetuta e perdurante presenza di un soggetto inibito nel corso di un’importante trattativa di mercato, la sussistenza dell’illecito disciplinare non può dipendere dal numero di parole spese dall’inibito nel corso delle trattative bensì dalla semplice partecipazione ad esse. Peraltro nella fattispecie è la stessa difesa del Preziosi ad affermare che questi ha partecipato agli incontri per autorizzare ed avallare gli accordi, confessando così di aver preso parte diretta ed esenziale alle trattative” Aggiunge questa Corte che, nel caso di specie, alcun rilievo ha, altresì, la tesi del ricorrente diretta ad evidenziare che il Preziosi avrebbe partecipato agli incontri in qualità di socio di maggioranza della Genoa Cricket F.C. S.p.A., tesi supportata, sempre secondo le argomentazioni del ricorrente, dalla parte motiva della decisione impugnata ove si stabilisce che lo stesso Preziosi “avrebbe potuto esercitare agevolmente le proprie prerogative in separata sede”. Il richiamato passaggio della decisione in questione non intendeva avallare, come sostenuto dal signor Bettega, l’operato del Preziosi in contrasto con la sanzione ad esso comminata, ma, invece, rilevare che non vi era alcun bisogno, anche e proprio in considerazione del provvedimento inibitorio emesso nei suoi confronti, che lo stesso Preziosi partecipasse alla riunione, potendo, in separata sede, coordinare i propri collaboratori incaricati di seguire le trattative per la cessione dei due giocatori. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Bettega Roberto e dispone incamerarsi la tassa reclamo.


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