F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 95/CGF del 16 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 297/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it 3) RICORSO DEL SIG. MONTALI ALESSANDRO, PRESIDENTE DELLA U.S. IMPERI

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 95/CGF del 16 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 297/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it

3) RICORSO DEL SIG. MONTALI ALESSANDRO, PRESIDENTE DELLA U.S. IMPERIA 1923 S.R.L. NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 E SIG. MONTALI GIANFRANCO, CASSIERE CON DELEGA DI RAPPRESENTANZA DELLA U.S. IMPERIA 1923 S.R.L. NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 E FINO AL 2.1.08 AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE RISPETTIVAMENTE INFLITTA PER ANNI 1 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 15 CGS, IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMI 11 E 12 NOIF

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 26/CDN del 16.10.08)

La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 26/CDN del 16.10.2008, ha inflitto, al signor Montali Alessandro, presidente della U.S. Imperia 1923 S.r.l. e al signor Montali Gianfranco, cassiere con delega di rappresentanza della U.S. Imperia 1923 S.r.l., la sanzione dell’inibizione rispettivamente inflitta per anni 1 seguito deferimento del Procuratore Federale per la violazione degli artt. 1, comma 1 e 8, comma 15 C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, commi 11 e 12 N.O.I.F., per il mancato pagamento delle somme di denaro dovute ad alcuni calciatori della U.S. Imperia 1923 S.r.l.. Avverso tale provvedimento i signori Montali Alessandro e Gianfranco hanno anticipato, con fax del 29.10.2008, reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale. A seguito di ricevimento di detto reclamo, la Corte richiedeva, con telegramma del 21.11.2008, la ricevuta raccomandata attestante il contestuale invio alla controparte, Procura Federale, del detto reclamo in quanto privo. Non avendo ricevuto risposta al telegramma, la C.G.F. fissava l’udienza per il 16.1.2009. Alla seduta è comparso, davanti alla C.G.F. – IIIa Sezione Giudicante – il rappresentante della controparte Procura Federale Avv. Giua, che chiedeva l’inammissibilità del reclamo per non aver ricevuto il reclamo. La Corte dichiara il reclamo inammissibile. Infatti, ai sensi dell’art. 33, comma 5 C.G.S., i reclami e i ricorsi, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall’art. 38 C.G.S.. Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte. E’ giurisprudenza consolidata considerare, nei procedimenti instaurati a seguito di deferimento operato dalla Procura Federale quest’ultima parte necessaria ai fini dell’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 35.4.1 C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dai signori Montali Alessandro e Montali Gianfranco. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.


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