F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 95/CGF del 16 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 297/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it 4) RICORSO DEL MORRO D’ORO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE D


F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 95/CGF del 16 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 297/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it

4) RICORSO DEL MORRO D’ORO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA LUCO CANESTRO/MORRO D’ORO DEL 23.11.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 3.12.2008 integrazione del Com. Uff. n. 61 del 26.11.2008)

Con reclamo del 18.12.2008 la società Morro D'Oro Calcio S.r.l. proponeva reclamo avverso la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 comminata alla società per i motivi riportati nel Com. Uff. n. 64 del 3.12.2008. L’attuale reclamante è stata sanzionata dal Giudice Sportivo “…. per avere propri sostenitore in campo avverso, per l’intera durata del secondo tempo, lanciato sputi contro un Assistente Arbitrale attingendolo in varie parti del corpo e profferito all’indirizzo del medesimo espressioni gravemente offensive, dal contenuto minaccioso e comportanti insulto per motivi di colore. Uno di detti sostenitori, inoltre, arrampicatosi sulla rete di recinzione, lanciava, durante la sostituzione di un calciatore, uno sputo contro lo stesso Assistente attingendolo alla testa. (R A – R AA)…”. Con argomentazione diffusa e lucida nel reclamo si tenta di contrastare il contenuto del referto sottoscritto dall'Assistente. La Corte di Giustizia Federale non è dell'avviso che il contenuto del reclamo possa vanificare quanto riportato dall'assistente arbitrale, in merito al grave comportamento dei sostenitori della reclamante. Si ritiene pertanto che il reclamo non possa avere accoglimento e si conferma quindi la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Morro D’Oro Calcio S.r.l. di Morro D’Oro (Teramo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it