F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 18 marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it   1) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELL’

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 18 marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it

 

1) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELL’AGENTE DI CALCIATORI SIG. PASQUALIN CLAUDIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. PER ESSER ACCEDUTO NEI LUOGHI DI SVOLGIMENTO DEL CALCIOMERCATO 2007/08 (27-31 AGOSTO 2007 - HOTEL QUARK DI MILANO), NONOSTANTE LA SOSPENSIONE DELLA LICENZA DI AGENTE DI CALCIATORI

Con atto in data 10.10.2008, il Procuratore Federale, ad integrazione ed in sostituzione del deferimento in data 17.7.2008 (la cui notifica all’Agente di Calciatori signor Teofrasto Talozzi non era andata a buon fine), ha deferito a questa Corte i signori Claudio Pasqualin, Teofrasto Talozzi, Gianluca Speranza, Gianandrea Pilla, Mimmo Renna e Pietro Di Giacinto, per violazione dell’art. 1 C.G.S. in relazione all’ottenimento dell’accredito per l’accesso alla sede ufficiale di svolgimento della Campagna trasferimento calciatori professionisti 2007/2008, tenutasi nei giorni 28-31 agosto 2007 presso l’Hotel QUARK di Milano, nonostante l’intervenuta sospensione della licenza dei su indicati Agenti di Calciatori. A sostegno della richiesta di deferimento, la Procura Federale ha trasmesso a questa Corte, tra l’altro, la Relazione calciomercato 2007/2008 (27-31 agosto 2007) redatta dal collaboratore della Procura che ha vigilato sulla regolarità della campagna trasferimento calciatori professionisti. In detta Relazione, sub n. 3, figura elenco dei soggetti accreditati come agenti di calciatori che non risultano tuttavia iscritti nell’Albo Agenti della F.I.G.C.. In vista della trattazione del giudizio, per la quale sono stati tutti ritualmente convocati per il giorno 9.2.2009, il solo signor Claudio Pasqualin, pur rassegnando memoria, ha formulato istanza di rinvio al fine di approntare un corretto esercizio del diritto di difesa, istanza da questa Corte accolta con conseguente fissazione al giorno 18 marzo 2009 di una nuova riunione per l’esame del relativo deferimento. Nel comunicare la loro indisponibilità a presenziare (anche) alla adunanza del 18.3.2009, con nota del 16.3.2009 i difensori del signor Pasqualin si richiamavano alla memoria come sopra rassegnata ed alle difese con essa spiegate, chiedendo il proscioglimento del loro assistito. Le eccezioni preliminari avanzate dal Sig. Pasqualin sono infondate e vanno tutte rigettate. Quanto alla eccezione di carenza di giurisdizione di questa Corte, entrambi i profili con riferimento ai quali essa è stata articolata non possono essere condivisi, atteso che la condotta oggetto di deferimento è stata pacificamente tenuta dal signor Pasqualin allorché egli era sospeso dall’Albo degli agenti di calciatori. La sospensione della licenza di Agente di Calciatori non determina, contrariamente a quanto sostenuto dal deferito, alcuna perdita o affievolimento del potere giurisdizionale di questa Corte: tale potere spetta infatti ai competenti Organi della Giustizia Federale nei confronti degli Agenti di Calciatori per effetto automatico dell’accettazione del rilascio della licenza a loro nome, ai sensi del comma 4, dell’art. 1, del Regolamento Agenti e cessa, ai sensi del successivo comma 5 della medesima disposizione, in caso di riconsegna della licenza e di rinuncia alla relativa qualifica – riconsegna e rinuncia che non constano essere intervenuti nel caso di specie – fatti salvi, peraltro, gli effetti dei provvedimenti adottati, dei procedimenti relativi a fatti commessi in qualità di agente e degli obblighi assunti in pendenza della licenza. Quanto alla eccepita violazione dell’art. 32, comma 11 C.G.S., essa, ad avviso di questa Corte (che in tal senso ha già avuto occasione di pronunciarsi con riferimento ad analoghe eccezioni sollevate dal signor Pasqualin, cfr. Com. Uff. n. 84/CGF del 19.12.2008), non sussiste. La norma in esame prevede che le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva debbono chiudersi, salvo proroghe eccezionali concesse dalla Sezione Consultiva di questa Corte, prima dell’inizio della Stagione Sportiva successiva. Nel previgente C.G.S la chiusura delle indagini e l’atto di deferimento trovavano un loro naturale iato nella circostanza che le relative attività erano demandate a due uffici separati, l’Ufficio Indagini e la Procura Federale. Più complessa appare l’attività dell’interprete nella vigenza dell’attuale C.G.S., atteso che l’attività inquirente e requirente sono confluite nella competenza di un unico Ufficio – la Procura Federale – e l’Ordinamento federale non ha individuato alcun criterio di separatezza tra le due funzioni, limitandosi a porre solo un termine temporale all’attività inquirente (prevedendo che essa deve concludersi, come ricordato, prima dell’inizio della stagione sportiva successiva). Rileva al riguardo la Corte, preliminarmente, che l’art. 32, comma 11 C.G.S. nel disporre detto limite temporale alle indagini non riconnette poi alcuna sanzione agli atti che siano stati eventualmente compiuti oltre il termine di inizio della stagione sportiva successiva e, inoltre, che nella fattispecie è certa unicamente la circostanza che l’atto di deferimento sia intervenuto in un momento successivo al termine di cui all’art. 32 comma 11 C.G.S. ma non anche il fatto che ulteriori atti di indagini siano stati effettivamente compiuti successivamente alla scadenza del ricordato termine. Miglior sorte non spetta alla ulteriore eccezione di violazione dell’art. 32, comma 6 C.G.S.. Quanto dedotto nel punto precedente porta infatti a rigettare anche l’eccezione in esame. Ritenuto infatti che l’atto di deferimento non rappresenta in pari tempo l’atto di chiusura delle indagini, posto che il primo postula - ma non coincide con - la conclusione dell’attività inquirente, si rileva che anche la disposizione in esame non commina un’espressa sanzione all’omessa comunicazione delle conclusioni delle indagini, ferma la preclusione temporale di cui al successivo comma 11 del medesimo articolo. Resta però il fatto, assorbente, che nessuna prova è stata data in relazione al compimento di attività di indagine dopo il termine ultimo dell’inizio della stagione successiva. Venendo al merito della questione oggetto di deferimento, la Corte osserva come il signor Pasqualin si limiti ad affermare di aver comunque diritto a svolgere attività di consulenza in ambito sportivo a favore di calciatori e società anche se non iscritto all’albo degli agenti di calciatori, senza però specificare in base a quale titolo o qualifica egli ritiene che detto diritto gli spetterebbe, in base alle disposizioni federali o a quelle regolamentari che disciplinano l’accesso alla sede ufficiale di svolgimento della Campagna trasferimento calciatori professionisti 2007/2008. In altri termini, il signor Pasqualin non afferma né tanto meno prova di aver richiesto o comunque ottenuto l’accredito spendendo o vedendosi attribuire dagli addetti ad esempio il titolo di avvocato (categoria cui spetta, se il professionista è iscritto nel relativo albo professionale, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del nuovo Regolamento degli Agenti dei Calciatori, offrire la propria opera senza essere titolare della Licenza di Agenti di Calciatori), ma si limita a sostenere di non essere stato messo nelle condizioni di dover optare per una delle diverse qualifiche che ne avrebbero legittimato l’ingresso. La Corte ritiene, pertanto, che non sono stati – non vuol dirsi provati ma neppure – addotti dal signor Pasqualin elementi che possano contraddire la fondatezza dell’addebito mosso dalla Procura Federale e che debba ritenersi dunque provato il fatto che egli abbia effettivamente chiesto l’accredito come agente di calciatori, nonostante la pacifica sospensione dal relativo albo. Per questi motivi la C.G.F. visto il deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, esaminati gli atti: - INFLIGGE al signor Pasqualin Claudio la sanzione della sospensione di mesi 3 a decorrere dalla revoca della sospensione in atto e comunque dalla nuova iscrizione all’Albo Agenti di Calciatori.


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