F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 18 marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it 5) DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEGLI AGENTI DI CALCIATO
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 18 marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it
5) DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEGLI AGENTI DI CALCIATORI: 1) SIG. CONTI PAOLO 2) SIG. CONTI CARLO PER RISPONDERE ENTRAMBI DELLE VIOLAZIONE, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., E DEGLI ARTT. 3, COMMA 4 E 15 E ART. 4 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO AGENTI
Con atto 25.2.2009 la Procura Federale deferiva alla Corte di Giustizia Federale i sigg.ri Paolo Conti e Carlo Conti per fatti disciplinarmente rilevanti concernenti le modalità di esercizio della loro attività professionale; in particolare si contesta il conflitto d’interessi cd “parentale” nonché inadempimenti formali relativi ai mandati ricevuti secondo termini e formalità di cui al Regolamento Agenti. Letti gli atti ed ascoltate le discussioni orali del Procuratore Federale e del difensore delle parti, la Corte di Giustizia Federale, esaminando separatamente i due capi di incolpazione, osserva quanto di seguito:
A) IN ORDINE AL CONFLITTO D’INTERESSI
Nel caso di specie non si ravvisa la sussistenza del dedotto conflitto per varie ragioni: A1) In primo luogo devesi evidenziare l’insussistenza di una norma che in astratto ricomprenda la fattispecie concreta dedotta in giudizio. L’unico caso di conflitto familiare previsto dall’Ordinamento è infatti quello dell’art. 15 del Regolamento Calciatori, ma l’ipotesi riguarda la conclusione di un contratto tra un calciatore assistito da un agente ed una società nella cui compagine, il coniuge, un parente o affine entro il secondo grado dell’agente, ricoprano incarichi dirigenziali e tecnici. Ciò non sussiste nel caso di specie, perché entrambi i deferiti hanno agito in qualità di agenti, uno per la società e l’altro per il calciatore. Appare peraltro opportuno sottolineare che la presunzione di conflitto di cui alla norma in esame non ha carattere assoluto, impegnando in tal caso il Giudicante a decidere in conformità alla stessa, ma relativo e, come tale, suscettibile di prova contraria, laddove la detta prova contraria emerge dal contesto degli atti e porta a ritenere che nella fattispecie non vi sia mai stato alcun conflitto. A2) Sempre sotto il profilo sistematico, il conflitto è previsto solo nel rapporto tra calciatore, società ed un unico agente, laddove nel caso in esame, si vorrebbe trarre un’ipotesi di conflitto dell’operato coevo di due agenti diversi, dove ognuno rappresenta una parte ben determinata ed individuata, senza invadere mai o sovrapporsi nella sfera dell’altra. A nulla rileva quindi che i due agenti siano legati da rapporti familiari tra loro, se ciascuno cura con diligenza, lealtà e correttezza il peculiare interesse della parte rappresentata. A3) Si ravvisano certamente i caratteri della correttezza e della lealtà nell’operato di ciascun agente perché nessuno dei due ha mai inteso celare il rapporto di familiarità. Le trattative si sono svolte, infatti, sempre con chiarezza ed evidenza dei relativi ruoli, per cui, ciascuna parte rappresentata aveva cognizione dell’agente dell’altra parte e se nessuno ha ritenuto di doversene dolere, di contestare il rapporto intercorrente tra i due agenti o, solamente, di avanzare un pur minino dubbio o riserva, evidentemente si è ritenuto che gli stessi avessero altresì agito con diligenza per massimizzare ciascuno gli interessi del proprio rappresentato. A4) Da ultimo e quale semplice sviluppo di quanto già argomentato, non sussiste il benché minimo danno conseguente al dedotto conflitto, atteso che le parti rappresentate non hanno avanzato contestazioni e doglianze di sorta.
B) IN ORDINE ALL’OMESSO DEPOSITO DI DOCUMENTI
Non risultano in effetti depositati i documenti di cui all’art.4 comma 3 del Regolamento Agenti ed in relazione a detto peculiare profilo sussiste la colpevolezza degli incolpati, che va sanzionata come da dispositivo Per questi motivi la C.G.F. visto il deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, esaminati gli atti: - PROSCIOGLIE i sigg. Conti Paolo e Conti Carlo dal capo di incolpazione di cui al punto b) dell’atto di deferimento; - INFLIGGE ai sigg. Conti Paolo e Conti Carlo la sanzione della “deplorazione” in ordine al capo di incolpazione di cui al punto c) dell’atto di deferimento, per violazione dell’art. 4, comma 3 del Regolamento Agenti Calciatori.
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