F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 29 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 300/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it 1) RICORSO DELL’ACF FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 29 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 300/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it

1) RICORSO DELL’ACF FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MELO DE CARVALHO FELIPE SEGUITO GARA FIORENTINA/CAGLIARI DELL’11.4.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 253 del 14.4.2009)

Con ricorso ritualmente proposto l’A.C.F. Fiorentina S.p.A. ha proposto gravame avverso la decisione (Com. Uff. n. 253 del 14.4.2009) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto al tesserato Melo De Carvalho Felipe la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara a seguito dell’incontro Fiorentina/Cagliari dell’11.4.2009. Con i motivi scritti la ricorrente ha contestato la sussistenza dell’addebito ascritto al proprio tesserato eccependo che dagli atti ufficiali non risultava provato che il medesimo avesse colpito con un pugno il calciatore avversario Lopez. Contestava, pertanto, l’attendibilità della versione fornita dal Lopez non sussistendo, in ogni caso, indizi gravi, univoci e concordanti. Eccepiva, altresì, seppure in via subordinata, il difetto di “potestas iudicandi” in capo al Giudice Sportivo, l’eccessività e/o sproporzionalità della sanzione rispetto agli addebiti contestati e la mancanza di precedenti disciplinari a carico del proprio calciatore. Concludeva, infine, chiedendo, in via principale, l’annullamento della decisione gravata, in via prima subordinata, il difetto di “potestas iudicandi” in capo al Giudice Sportivo, in via seconda subordinata, l’annullamento o riduzione della sanzione inflitta ed in via terza subordinata la riduzione della squalifica al minimo edittale, con commutazione di una o più giornate di squalifica nella sanzione della ammenda, con il concorso delle attenuanti ricorrenti nel caso di specie. Alla seduta del 29.4.2009, fissata davanti alla C.G.F. – 1a Sezione Giudicante – è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità. Il ricorso è parzialmente fondato per quanto di ragione. Preliminarmente, questa C.G.F. ritiene privo di giuridico fondamento il difetto di “potestas iudicandi” in capo al Giudice Sportivo. A tal uopo, osserva in contrario che il Giudice Sportivo, con motivazione esauriente, ha esplicitato il suo potere di giudicare sulla base del risultato delle indagini prontamente espletate dai rappresentanti della Procura Federale ed al cui contenuto ci si riporta per brevità. E ciò proprio per quanto puntualmente previsto dal disposto di cui all’art. 35.1.1 C.G.S., così acquisendo la prova della condotta antidisciplinare addebitata al calciatore Melo. Condivisibile, per contro, è la censura attinente all’entità della sanzione al medesimo inflitta. Infatti, il Giudice Sportivo, in applicazione del richiamato art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., avrebbe dovuto infliggere la squalifica per 3 giornate effettive di gara e non la sanzione della squalifica per 5 giornate prevista in caso di particolare gravità della condotta violenta. Nel caso di specie ritiene, infatti, questa C.G.F. che essendo risultato provato solo il violento scontro tra il Melo ed il Lopez ma non la sussistenza del requisito di particolare gravità di cui alla lett. c) del su citato art. 19, comma 4, C.G.S., la sanzione conseguente applicabile è quella di cui alla lett. b). Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’ACF Fiorentina S.p.A. di Firenze, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Melo De Carvalho Felipe a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.


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