F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 29 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 300/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it 2) RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO 1920 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALI

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 29 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 300/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it

2) RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO 1920 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA INFLITTA AL CALCIATORE LOPEZ BREIJO DIEGO SEGUITO GARA FIORENTINA/CAGLIARI DELL’11.4.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 253 del 14.4.2009)

La società Cagliari Calcio S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicato sul Com. Uff. n. 253 del 14.4.2009, con la quale è stata comminata per la gara Fiorentina/Cagliari dell’11.4.2009 la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara al calciatore Lopez Breijo Diego ”comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Settima sezione), per aver, al termine di gara, negli spogliatoi, colpito con un pugno al volto un calciatore avversario, con conseguenze lesive.(art. 19 comma 4 lett) b C.G.S.)”. Eccepisce la società reclamante l’assenza di qualsivoglia prova certa della sussistenza della condotta contestata al calciatore in quanto l’episodio è stato solo parzialmente ricostruito dai collaboratori della Procura Federale. Gli stessi collaboratori della Procura Federale davano atto nel loro rapporto come i fatti fossero avvenuti in una curvatura del tunnel all’accesso spogliatoi, tale da non permettere una chiara visione degli eventi con l’identificazione dell’autore materiale dell’episodio di violenza. Il fatto in questione, e cioè colpire con un pugno al volto un calciatore avversario, non risulta da rapporti ufficiali e lo stesso Quarto Uomo, così come i collaboratori della Procura Federale, hanno potuto solo dare atto dello “scatenarsi di una rissa che vedeva coinvolto, tra gli altri, anche il calciatore Lopez del Cagliari”. La società reclamante ha quindi chiesto, nel ricorso, in via principale l’annullamento della squalifica, in via subordinata la riduzione della sanzione inflitta. Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, i fatti avvenuti, i referti degli Ufficiali di Gara e il rapporto dei collaboratori della Procura Federale, in considerazione che, pur in assenza della prova certa della condotta addebitata al giocatore che avrebbe colpito con un pugno al volto un avversario, ritiene che il giocatore coinvolto abbia indubbiamente partecipato alla violenta colluttazione venutasi a creare nel tunnel degli spogliatoi e ciò considerando, accoglie parzialmente il ricorso e riduce le giornate di squalifica da cinque a tre. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Cagliari Calcio 1920 di Cagliari, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Lopez Breijo Diego a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.


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