F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 180/CGF del 07 maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it 1) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 AVVERS
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 180/CGF del 07 maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it
1) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/TREVISO DEL 4.4.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 249 del 7.4.2009)
Premesso che il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha irrogato alla società Salernitana Calcio 1919, relativamente alla gara Salernitana/Treviso del 4.4.2009, la sanzione dell’ammenda di € 30.000,00 con diffida “per avere suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, colpito con due bottigliette di plastica un Assistente, senza conseguenze lesive; per avere inoltre, al termine della gara, lanciato oggetti di varia natura in direzione degli Ufficiali di gara e dei calciatori della squadra avversaria; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lett. a) e b) C.G.S. per avere la società adottato idoneo modello di organizzazione e concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza”; - rilevato che risulta dagli atti prodotti che i fatti si dimostrano come effettivamente verificati e correttamente riferiti, quanto ad imputabilità, a comportamenti posti in essere da tifosi della Salernitana, per quanto emerge dalla lettura del rapporto dell’assistente dell’arbitro signor Andrea Chiocchi (poi ribaditi con relazione successiva) e della relazione del rappresentante della Procura Federale presente all’evento sportivo (che riferiva del lancio di oggetti al termine della gara all’indirizzo della squadra ospite e della terna arbitrale), tenuto conto della forza fidefacente di tali atti per come già più volte affermato dagli Organi della giustizia sportiva; - considerato che nella relazione del rappresentante della Procura Federale presente all’evento sportivo è testualmente evidenziato che “Va infine segnalato che si è assistito al tentativo da parte di alcune persone (tifosi della squadra locale) di entrare nel corridoio che conduce agli spogliatoi. Tentativo prontamente bloccato dal servizio di assistenza della Salernitana, nonché da alcuni dirigenti di detta squadra, i quali hanno riferito che si trattava di contestazione diretta alla conduzione tecnica della squadra”; - rilevato che il Giudice Sportivo, seppure ha segnalato ai fini della decisione circa la misura della sanzione da infliggere che la Salernitana Calcio ha “adottato idoneo modello di organizzazione e concretamente operato con le forze dell’ordine ai fini preventivi e di vigilanza”, non sembra abbia adeguatamente valorizzato lo sforzo effettuato da detta società, tenuto conto che questo Consiglio deve purtroppo segnalare come le disposizioni C.G.S. richiamate nello stesso provvedimento redatto dal Giudice Sportivo sono raramente fatte oggetto di puntuale applicazione da parte delle società e che dunque merita di essere ritenuto particolarmente degno di considerazione l’atteggiamento di una Società sportiva che abbia adottato quegli accorgimenti necessari al fine di garantire la sicurezza di tutti coloro che sono coinvolti nell’evento sportivo; - ritenuto quindi che un siffatto comportamento, manifestatosi nella realtà dei fatti utile ad evitare le conseguenze che avrebbero potuto derivare dall’eventuale successo dell’incursione da parte dei tifosi della Salernitana verso gli spogliatoi, svilito nella sua pericolosità sia dal pronto intervento dei dirigenti della stessa società sia dal servizio di assistenza della Salernitana, messo in campo proprio grazie alla predisposizione di una organizzata presenza di addetti volti ad approntare forme di fattiva dissuasione nei confronti di interventi violenti o pericolosi in occasione di eventi sportivi (cfr. sul punto la comunicazione prot. n. 506 del 17.1.2009 con la quale la società ha a suo tempo attestato al Giudice Sportivo la circostanza di aver predisposto i necessari “modelli organizzativi atti a scongiurare comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli artt. 11 e 12 C.G.S.”); - stimato, quindi, equo – in ragione di quanto sopra osservato e tenuto conto della non significativa gravità degli accadimenti – rideterminare, in accoglimento del reclamo proposto, la sanzione inflitta fissandola in € 20.000,00, permanendo la diffida e disponendo la restituzione della tassa. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 di Salerno, e, per l’effetto, ridetermina la sanzione inflitta nella sola ammenda di € 20.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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