F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 180/CGF del 07 maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it 2) RICORSO DEL SIG. PELLEGRINI RANIERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INI

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 180/CGF del 07 maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it

2) RICORSO DEL SIG. PELLEGRINI RANIERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO L’11.5.2009 INFLITTA SEGUITO GARA ASCOLI/FROSINONE DEL 17.4.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 260 del 19.4.2009)

Il signor Pellegrini Raniero ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicato sul Com. Uff. n. 260 del 19.4.2009 con la quale è stata irrogata per la gara Ascoli/Frosinone del 17.4.2009 la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale”per avere, nel corso del primo tempo, rivolto al collaboratore della Procura Federale un’espressione ingiuriosa. Infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale”. Il reclamante ha chiesto, nel ricorso, in via principale, l’annullamento della sanzione e in via subordinata, la riduzione della sanzione inflitta, reputandola eccessiva in relazione all’accaduto, non avendo la condotta posta in essere, determinato nessun potenziale, né concreto pericolo tale da suscitare atti emulativi o turbolenti da parte di calciatori o pubblico, seppur verificatasi durante la gara. Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto e tenuto conto dei fatti, parzialmente fondata la doglianza del signor Pellegrini, soprattutto in ragione dell’attenta lettura degli atti di causa. In particolare si evidenzia chel’espressione rivolta dal signor Pellegrini al Collaboratore della Procura Federale non ha avuto rilevanza “esterna”. Si è trattato di un apprezzamento personale sicuramente deprecabile, non in linea con il generale dovere di correttezza, probità e lealtà richiesti dalle Norme Disciplinari. Per tali motivi, equa sembra una riduzione della sanzione nei limiti di quanto fino ad oggi scontato dal reclamante. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Pellegrini Raniero, riduce la sanzione dell’inibizione inflittagli al presofferto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.


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