F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 180/CGF del 07 maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it 3) RICORSO DEL SIG. GRAZIANI ENRICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZ

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 180/CGF del 07 maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it

3) RICORSO DEL SIG. GRAZIANI ENRICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30.6.2009 INFLITTA SEGUITO GARA ASCOLI/FROSINONE DEL 17.4.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 260 del 19.4.2009)

Il signor Graziani Enrico ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicato sul Com. Uff. n. 260 del 19.4.2009 con la quale è stata comminata per la gara Ascoli/Frosinone del 17.4.2009 la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale”per avere, nell’intervallo, al rientro negli spogliatoi, rivolto espressioni ingiuriose all’Arbitro e al collaboratore della Procura Federale; per aver inoltre, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto, con atteggiamento intimidatorio, pesanti insulti al Collaboratore della Procura Federale, infrazioni rilevate dal collaboratore della Procura Federale”. Il reclamante ha chiesto, nel ricorso, la riduzione della sanzione inflitta, reputando eccessiva la sanzione comminata in relazione ai fatti accaduti. Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto: - rilevato che risulta dagli atti prodotti che i fatti si dimostrano come effettivamente verificati e correttamente riferiti dall’Ufficiale di gara, quanto ad imputabilità ed a condotta materiale; - considerando che, altresì, il referto arbitrale possiede forza fidefacente per come già più volte affermato dagli Organi della giustizia sportiva; - tenuto infine conto della condotta reiterata, dell’aggressività e delle minacce contenute nelle frasi pronunciate, ritiene congrua la sanzione già inflitta in 1° grado, dalla quale non si ritiene di doversi discostare. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Graziani Enrico. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.


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