F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 180/CGF del 07 maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it 5) RICORSO DELL’U.S. AVELLINO S.P.A. AVVERSO LA SANZI

 

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 180/CGF del 07 maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it

5) RICORSO DELL’U.S. AVELLINO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DIAW DOUDOU SEGUITO GARA BRESCIA/AVELLINO DEL 21.4.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 264 del 22.4.2009)

Visto il preannuncio di reclamo inoltrato dall’U.S. Avellino S.p.A. il 28.4.2009 avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti resa pubblica il 22.4.2009 con Com. Uff. n. 264; considerato che il predetto atto interveniva ben oltre il termine di giorni 3 decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento che si intende impugnare, stabilito dall’art. 37, comma 1, lett. a) C.G.S.; considerato altresì, che il sodalizio campano non inviava motivato gravame nei termini di rito così come disposto dall’art. 38, comma 2 C.G.S.. Ritenuto che siffatto comportamento evidenzi il venir meno in capo all’U.S. Avellino S.p.A: del suo interesse a coltivare l’attivazione dello strumento processuale. Per questi motivi la Corte di Giustizia Federale dichiara improcedibile il reclamo come sopra proposto dall’U.S Avellino S.p.A. di Avellino. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.


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