F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 20 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it 4) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ANTO


F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 20 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it

4) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ANTONELLI STEFANO, AGENTE DI CALCIATORI, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 3, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI E DELL’ART. 7, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI PREVIGENTE E VIGENTE – NOTA 4667/768PF06-07/SP/BLP DEL 17.2.2009

Con provvedimento del 17.2.2009 il Procuratore Federale deferiva Stefano Antonelli, agente di calciatori, per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 3 comma 4 del Regolamento Agenti di Calciatori vigente all’epoca dei fatti e dell’art. 7 comma 1 del Regolamento previgente e vigente, per avere a seguito dell’intervento del Presidente dell’Ascoli Calcio Roberto Benigni svolto di fatto, in sostituzione del Direttore Sportivo Camillo De Nicola, esonerato per non avere accettato l’imposizione di avvalersi dei suoi consigli nell’ambito della campagna acquisti/cessioni dei calciatori del mercato invernale della stagione 2006/2007, le funzioni effettive di D.S. con particolare riferimento alle strategie per il rafforzamento della squadra. All’odierna riunione, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l’affermazione della responsabilità dell’incolpato con la conseguente irrogazione della sanzione di mesi sei di inibizione e dell’ammenda di € 5000,00. L’Antonelli, assistito dal suo difensore, che ha illustrato le argomentazioni svolte nella memoria difensiva, ha negato ogni addebito, sostenendo di avere offerto soltanto al Presidente Benigni qualche suggerimento a titolo amichevole, senza alcun coinvolgimento di giocatori da lui rappresentati. Osserva preliminarmente la Corte di Giustizia Federale che con l’atto di deferimento all’Antonelli viene contestato lo svolgimento di effettive funzioni di Direttore Sportivo dell’Ascoli Calcio nella stagione invernale 2006/2007 in mancanza della abilitazione richiesta per tale incarico ed in regime di incompatibilità con la sua figura di agente di calciatori e,in particolare di avere a seguito dell’intervento del Presidente dell’Ascoli Calcio Roberto Benigni,dopo l’esonero del D.S.della società Camillo De Nicola, svolto di fatto,a fianco del Presidente, una precipua attività di consulenza nell’ambito del mercato invernale di quel sodalizio sportivo. Orbene, alla luce delle complessive risultanze del procedimento, sotto un più generale profilo, da nessun atto del procedimento è dato desumere la prova sicura che l’Antonelli abbia svolto per conto della società attività concernenti l’assetto organizzativo, la gestione dei rapporti, anche contrattuali, tra società e calciatori o tecnici e la conduzione di trattative con altre società sportive, aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori o la stipulazione delle cessioni dei contratti, secondo le norme dettate dall’ordinamento della F.I.G.C.. Sussistono invece precisi riscontri probatori in ordine al fatto che l’Antonelli, su iniziativa del Presidente Benigni, abbia posto in essere concreti atti di ingerenza nella strategia del calcio mercato della società nel periodo incriminato. Sotto tale profilo i fatti segnalati dal D.S. dell’Ascoli Calcio Camillo De Nicola alla sua associazione di categoria, circa le indebite pressioni subite da parte del Presidente Benigni per ottenere la sua disponibilità a collaborare con l’Antonelli nel programma di rafforzamento della squadra, cui aveva fatto seguito il suo esonero, per la sua assoluta contrarietà a questa forma di collaborazione con un agente di calciatori, e l’intervento attivo dell’Antonelli nelle strategie di mercato a fianco del Benigni, trovano sicura conferma in numerosi riscontri probatori che evidenziano la concreta attività svolta dall’Antonelli in quel periodo. A tal fine appaiono rilevanti le dichiarazioni dell’allenatore Nedo Sonetti, privo di qualsiasi interesse nella vicenda, il quale ha riferito che le valutazioni sulle possibili scelte per migliorare la squadra, dopo l’allontanamento del De Nicola, erano sicuramente operate dall’Anonelli, il quale per volontà della società era il suo referente per le scelte di mercato. In particolare il Sonetti ha riferito di alcuni incontri con l’Antonelli diretti a concordare le strategie di mercato, di cui uno presso l’ufficio romano dell’agente,smentiti da quest’ultimo ed invece confermati dal Presidente Benigni, anch’egli inquisito per gli stessi fatti e come tale in posizione speculare a quella dell’Antonelli e non certo interessato ad aggravarne la situazione.Peraltro lo stesso Benigni, pur negando di aver conferito di fatto all’Antonelli l’incarico di D.S., dopo l’esonero del De Nicola, ha comunque riconosciuto di essersi avvalso dei consigli dell’Antonelli al fine di rinforzare la squadra in lotta per non retrocedere. In definitiva quindi sussiste un preciso quadro probatorio che dimostra, senza alcun dubbio, la collaborazione prestata dall’Antonelli a favore della società Ascoli Calcio, in funzione di consulente per la campagna acquisti nel periodo contestato nell’atto di incolpazione, in mancanza del titolo richiesto per tale incarico e in regime di incompatibilità con la sua figura di agente di calciatori. Alla stregua delle considerazioni che precedono va pertanto affermata la responsabilità dell’Antonelli in ordine alla incolpazione ascrittagli, nei limiti di cui alla motivazione, e per l’effetto gli infligge la sanzione della sospensione per mesi uno e della ammenda di € 5.000,00. Per questi motivi la C.G.F. esaminati gli atti, sentite le parti, infligge al Sig. Antonelli Stefano la sanzione della sospensione per mesi uno ed ammenda di € 5.000,00 (cinquemila) con termine di giorni trenta per il versamento della sanzione pecuniaria.

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