F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 24/CGF del 23 settembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 45/CGF del 20 ottobre 2009 www.figc.it 1) RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL CALCIATO
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 24/CGF del 23 settembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 45/CGF del 20 ottobre 2009 www.figc.it
1) RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL CALCIATORE CAPACCIO LUIGI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2010 INFLITTAGLI SEGUITO GARA ELLERA CALCIO/MONTECORONA DELL’1.2.2009
(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 112 dell’8.5.2009)
Il calciatore Capaccio Luigi, tesserato in favore della società Ellera, ha impugnato per revisione davanti a questa Corte la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria (Com. Uff. n. 112 dell’8.5.2009) che, accogliendo parzialmente un reclamo dallo stesso Capaccio sporto contro la precedente decisione del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 69 del 4.2.2009) riduceva la sanzione della squalifica, già inflittagli fino al 31.8.2010 per ripetuti atti di violenza posti in essere ai danni di calciatori avversari in occasione della gara Ellera/Montecorona disputata l’1.2.2009 valevole per il Campionato di Promozione Umbro, al 28.2.2010. A sostegno, ha prodotto una dichiarazione senza data rilasciatagli da uno dei calciatori indicato nel referto arbitrale come aggredito, tale Bandolini Luca, il quale, contraddicendo la ricostruzione degli accadimenti risultante dai documenti ufficiali, asserisce di non avere avuto, in detta circostanza, con l’attuale ricorrente ‘’alcun contatto fisico’’. Ha chiesto di conseguenza, ex art. 39 C.G.S., di essere prosciolto da ogni accusa. Il ricorso è, per più motivi, carente del necessario requisito dell’ammissibilità. La ‘’nuova prova’’ che dovrebbe portare secondo gli intendimenti dell’istante alla revoca della decisione impugnata, è, infatti costituita da un documento, sicuramente tardivo, all’apparenza sottoscritto dal Baldolini, da un ‘’quid novum’’ cioè che non offre la ’’piena garanzia tecnica e documentale’’ richiesta, per la sua utilizzabilità, dall’art. 35, primo comma C.G.S. e grazie al quale si vorrebbe addirittura sconfessare un referto arbitrale che, preciso e circostanziato, integralmente confermato al giudice di seconda istanza, ed immune da contraddizioni e palesi illogicità, presenta tutti i requisiti per assurgere a quel rango di prova privilegiata riconosciutogli dalla disposizione normativa surrichiamata. Non solo:anche se, per mera ipotesi di lavoro si volesse riconoscere acriticamente ampio credito alle affermazioni del Baldolini, ciò non basterebbe per pervenire al proscioglimento del Capaccio, condizione, questa, espressamente richiesta dall’art. 39, secondo comma C.G.S.. L’istante, invero, secondo quanto si evince chiaramente dal rapporto di gara ,realizzò atti di violenza non soltanto nei confronti del Baldolini, ma anche di un altro atleta tale Antonacci Mauro Vincenzo, che ‘’colpi’ con un violento pugno al volto…………facendolo cadere per terra quasi privo di sensi’’. Il che, per quanto detto, non permetterebbe comunque di discolpare del tutto il Capaccio. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revisione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dal calciatore Capaccio Luigi. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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