F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 32/CGF del 07 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 46/CGF del 20 ottobre 2009 www.figc.it 1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.D.

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 32/CGF del 07 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 46/CGF del 20 ottobre 2009 www.figc.it

1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.D. CITTÀ DI PESCARA C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. CITTÀ DI PESCARA C5/FEMMINILE PRECI DEL 28.3.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 582 del 10.4.2009 – Delibera C.G.F. – Com. Uff. n. 168/CGF del 16.4.2009)

L’A.S.D. Città di Pescara C5 ha impugnato per revocazione la delibera di questa Corte (Com. Uff. n. 214 del 27.5.2009) che confermava la precedente decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 (Com. Uff.n. 582 del 10.4.2009) con cui era stato rigettato un reclamo sporto dalla stessa ricorrente contestante la regolarità della gara Città di Pescara/Preci disputata il 28.3.2009 e valevole quale semifinale nazionale della Coppa Italia Calcio a 5 Femminile, gara viziata a suo dire dall’avvenuto impiego, nelle fila dell’avversaria, di tre calciatrici di nazionalità argentina (Alonso Mariana Laura, Pedace Gisela Maria e Lopez Ferreiro Florencia) in posizione irregolare di tesseramento. A sostegno della propria istanza ha prodotto la nota 23.8.2009 della Divisione Calcio a 5 con cui le veniva comunicato che la F.I.G.C., dopo aver assunto informazioni presso la Federazione Argentina, aveva provveduto a revocare il tesseramento di due (l’Alonso e la Pedace) delle tre calciatrici utilizzate nell’incontro di cui sopra, circostanza, questa, del tutto nuova ed idonea a concretare le ipotesi di cui alle lettere a), b) e d) del 1° comma dell’art. 39 C.G.S.. Il ricorso è ammissibile e fondato. L’intervento federale posto in essere dall’Ufficio Tesseramenti (come precisato nella nota 7.10.2009 in risposta ai chiarimenti chiesti da questa Corte con ordinanza pronunciata all’udienza dell’1.10.2009), da un organo, cioè, sovraordinato rispetto all’omologo ufficio regionale che aveva ratificato il tesseramento delle atlete argentine, non comporta infatti la revoca del provvedimento, revoca che può essere disposta, ex art. 42 N.O.I.F.,solo dallo “stesso ufficio che l’ha effettuato” e che non ha, salvo in casi particolari estranei alla fattispecie, efficacia retroattiva, ma realizza, in virtù del generico ed indiscutibile potere di vigilanza che compete agli organi centrali federali, un’ipotesi di vero e proprio annullamento dell’errato tesseramento con efficacia “ex tunc”. Ci si trova, pertanto, di fronte a quel “fatto nuovo la cui conoscenza avrebbe comportato una pronuncia diversa” di cui all’art. 39 C.G.S. e, per altre considerazioni, visto che le due atlete sudamericane avevano falsamente dichiarato (con l’eventuale connivenza dei dirigenti interessati), ex art. 40 comma 11 bis N.O.I.F., di non essere mai state tesserate per federazioni estere, si rientra anche nell’alveo dell’ipotesi normativa prevista dalla lett. b) 1° comma dell’art. 39 C.G.S. surrichiamato. Quest’ultimo rilievo consiglia la trasmissione di copia degli atti alla Procura Federale per gli incombenti , ex art.10 comma 6° C.G.S .di sua competenza. Nel merito, va da sé, che, una volta acclarata l’avvenuta utilizzazione nell’incontro specificato in narrativa, da parte della S.P.D. Femminile C5 Preci, di due calciatrici prive di tesseramento, a detta società, di ciò responsabile dev’essere inflitta la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-6, siccome previsto dall’art. 17, 5° comma C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. dichiara ammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’A.S.D. Città di Pescara C5 di Pescara e revoca la propria decisione pubblicata sul Com. Uff. 214/CGF del 27 maggio 2009 e, per l’effetto, infligge alla S.P.D. Femminile C5 Preci la sanzione sportiva della perdita con il punteggio di 0-6 della gara disputata il 28.3.2009 contro la A.S.D. Città di Pescara valevole quale Semifinale Nazionale della Coppa Italia di Calcio a5 Femminile. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale nonché la restituzione della tassa.

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