F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 179/CGF del 30 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 73/CGF del 18 novembre 2009 www.figc.it 1) RICORSO S.F. AVERSA NORMANNA AVVERSO LA SANZIONE DELL’A

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 179/CGF del 30 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 73/CGF del 18 novembre 2009 www.figc.it

1) RICORSO S.F. AVERSA NORMANNA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 12.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA/MANFREDONIA DEL 5.4.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 131/DIV del 7.4.2009)

Il ricorrente ha presentato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 131/DIV del 7.4.2009, contenente la sanzione dell’ammenda di € 12.000,00 inflitta alla “S.F. Aversa Normanna” seguito gara “Aversa Normanna/Manfredonia” del 5.4.2009, in quanto, durante la predetta gara: - i propri sostenitori indirizzavano verso un assistente arbitrale reiterate frasi offensive, numerosi sputi, nonché bottiglie e monetine, senza colpire; - persona non identificata, ma riconducibile alla società, in quanto indossava una divisa con i colori sociali, introdottosi nel recinto di gioco, afferrava per la divisa un assistente arbitrale rivolgendogli frasi offensive e minacciose; - altri tifosi intonavano cori offensivi verso l’istituzione calcistica e, al termine della gara, tentavano di sfondare il cancello di separazione fra gli spalti e l’area antistante gli spogliatoi, prontamente respinti dalle forze dell’ordine. La società ricorrente reclama proponendo una diversa ricostruzione dei fatti attribuendo i comportamenti tenuti dalle persone all’interno del recinto di gioco una valutazione meno grave da quella considerata tale dal Giudice Sportivo, riportando anche un precedente analogo. La Corte, analizzati i documenti ed udite le parti, ricostruisce i fatti nel modo riportato nel referto arbitrale ed, anzi, riconoscendo agli atti ufficiali di gara la valenza di prova privilegiata, conferma quanto in essa riportato. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.F. Aversa Normanna s.r.l. di Aversa (Caserta). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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