F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 179/CGF del 30 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 73/CGF del 18 novembre 2009 www.figc.it 2) RICORSO S.F. AVERSA NORMANNA AVVERSO LA SANZIONE DELLA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 179/CGF del 30 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 73/CGF del 18 novembre 2009 www.figc.it

2) RICORSO S.F. AVERSA NORMANNA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SELVAGGI LUCA SEGUITO GARA BARLETTA/AVERSA NORMANNA DELL’11.4.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 139/DIV del 14.4.2009)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 139/DIV del 14.4.2009 ha inflitto, all’esito della gara di cui in epigrafe, la sanzione della squalifica per 2 gare effettive al calciatore Selvaggi Luca. Tale decisione veniva assunta per i fatti accorsi durante la gara Barletta/Aversa Normanna dell’11.4.2009, in quanto il Selvaggi, al termine della gara, colpiva con un atto violento un calciatore avversario. Avverso tale provvedimento la società S.F. Aversa Normanna ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 15.4.2009, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 22.4.2009, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte premesso che ai sensi dell’art. 3, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dalla S.F. Aversa Normanna S.r.l. di Aversa (Caserta), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it