F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 179/CGF del 30 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 73/CGF del 18 novembre 2009 www.figc.it 4) RICORSO S.F. AVERSA NORMANNA AVVERSO LA SANZIONE DELL’A
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 179/CGF del 30 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 73/CGF del 18 novembre 2009 www.figc.it
4) RICORSO S.F. AVERSA NORMANNA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA/SCAFATESE DEL 19.4.2009
(Delibera del Giudice/Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 142/SIV del 21.4.2009)
Il ricorrente ha presentato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 142/DIV del 21.4.2009, contenente la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 inflitta alla “S.F. Aversa Normanna” seguito gara “Aversa Normanna/Scafatese” del 19.4.2009, in quanto, al termine della gara, persone non autorizzate nel recinto di gioco, provocavano un diverbio con i calciatori della squadra avversaria che rientravano negli spogliatoi, senza conseguenze e in quanto propri sostenitori indirizzavano verso un assistente arbitrale numerosi sputi che lo raggiungevano in più parti del corpo. La società ricorrente reclama proponendo una diversa ricostruzione dei fatti attribuendo ai comportamenti tenuti dalle persone all’interno del recinto di gioco una valutazione meno grave da quella considerata tale dal Giudice Sportivo, riportando anche un precedente analogo. La Corte, analizzati i documenti ed udite le parti, ricostruisce i fatti nel modo riportato nel referto arbitrale ed, anzi, riconoscendo agli atti ufficiali di gara la valenza di prova privilegiata, conferma quanto in essa riportato. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.F. Aversa Normanna s.r.l. di Aversa (Caserta). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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