F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 219/CGF del 04 giugno 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 75/CGF del 18 novembre 2009 www.figc.it 5) RICORSO DELL’A.S. DERUTA AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFIC
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 219/CGF del 04 giugno 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 75/CGF del 18 novembre 2009 www.figc.it
5) RICORSO DELL’A.S. DERUTA AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE AL SIG. BELLUCCI LUCA; SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE AL SIG. SCHENARDI MARCO, INFLITTE SEGUITO GARA DERUTA/MONTEVARCHI DEL 17.5.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 158 del 18.5.2009)
Con ricorso in data 25.5.2009 il signor Alessandro Antonini, nella qualità di Presidente della A.S. Deruta Calcio ha ricorso avverso la delibera Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale Com. Uff. n. 158 del 18.5.2009 concernente le squalifiche di Schenardi Marco e Bellucci Luca, rispettivamente allenatore e dirigente del Deruta Calcio ritenendo le sanzioni non conformi allo svolgimento dei fatti. Si assume nel ricorso che il signor Bellucci non avrebbe mai pronunciato parole offensive nei confronti dell'assistente, ma per contro si sarebbe adoperato con tutti i mezzi per riportare la calma e far accedere l'assistente stesso all'interno dello spogliatoio. Argomentazioni pressoché simili adduce a suo vantaggio il signor Schenardi. In realtà dagli atti del procedimento e in particolare dalla dichiarazione dell'assistente emerge con chiarezza quale sia stato il comportamento del signor Luca Bellucci, e l'atteggiamento dello Schenardi, i quali non solo avrebbero pronunciato parole gravemente irriguardose, ma avrebbero anche assunto un comportamento nei confronti dell'assistente che può certamente qualificarsi come minaccioso. La sanzione inflitta appare pertanto congrua e il ricorso merita di essere respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Deruta di Deruta (Perugia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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