F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 77/CGF del 19 novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 92/CGF del 7  dicembre 2009 www.figc.it 1) RICORSO DELL’ALZANOCEN

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 77/CGF del 19 novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 92/CGF del 7  dicembre 2009 www.figc.it

1) RICORSO DELL’ALZANOCENE 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. FORNONI GABRIELE SEGUITO GARA ALZANO CENE/SESTESE DEL 08.11.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 72 dell’11.11.2009)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (Com. Uff. n. 72 del’’11.11.2009), in relazione alla gara del Campionato Nazionale Girone B Alzanocene/Sestese Calcio svoltasi in data 8.11.2009, comminava la squalifica di 3 giornate di gara al calciatore Fornoni Gabriele - espulso dal campo - “per avere colpito, in azione di gioco, un calciatore avversario con una manata al viso facendolo cadere a terra e provocandogli sensazione dolorifica”. In data 13.11.2009, l’Alzanocene ha interposto reclamo avverso la suddetta decisione, denunciando l’eccessività della sanzione comminata a fronte del comportamento del Fornoni che, avendo provocato all’avversario appunto solo una “sensazione dolorifica” non potrebbe essere equiparato a “fatti di ben più grave spessore come schiaffi al volto o gomitate”. Pertanto il ricorrente ha chiesto la riduzione della squalifica. I rappresentanti dell’Alzanocene, intervenuti in udienza, hanno insistito nel ravvisare nell’accaduto un mero contatto intercorso tra i due giocatori, senza intenzionalità alcuna di violenza, così come sarebbe comprovato dalla riproduzione filmata dell’episodio che gli stessi hanno depositato. Il ricorso va respinto. Questa Corte - rilevata la non utilizzabilità in questa sede della suddetta riproduzione che, invero, andava consegnata entro le ore 12 del giorno successivo alla gara – pur apprezzando le deduzioni difensive, non può non considerare, in assenza di ogni altro elemento, il fatto storico così come rappresentato nel referto arbitrale, quest’ultimo dotato come noto di particolare forza probatoria. Il Giudice Sportivo con motivazione che riporta pedissequamente quella contenuta nel suddetto referto, ha, in modo corretto secondo questa Corte, fatto applicazione pur non menzionandolo, del disposto dell’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S., il quale per i calciatori responsabili di condotta violenta - commessa durante la gara, nei confronti di altri calciatori - prevede, come sanzione minima, la squalifica per tre giornate. Alla luce di detta assorbente considerazione - posto che la descrizione riportata dall’assistente dell’arbitro è correlata al concetto di condotta violenta - la Corte di Giustizia Federale rigetta il ricorso. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’Alzanocene 1909 di Cene (Bergamo) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.


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