F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 22 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del 23 dicembre 2009 www.figc.it 2) RICORSO DEL MONTEVARCHI C.A. 1902 SRL AVVERSO DECI
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 22 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del 23 dicembre 2009 www.figc.it
2) RICORSO DEL MONTEVARCHI C.A. 1902 SRL AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTÀ DI CASTELLO/MONTEVARCHI DEL 6.9.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 30.9.2009)
Con ricorso proposto in data 1.10.2009 la società Montevarchi Calcio Aquila 1902 S.r.l., in persona del suo legale rappresentante, si doleva che la deliberazione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 46 del 30.9.2009, avesse accolto il reclamo proposto dalla società Group Città di Castello S.r.l. relativo alla partita del Campionato Interregionale 2009/2010: Città di Castello-Montevarchi del 6.9.2009, nella quale la società toscana, attuale ricorrente, aveva utilizzato il calciatore Maurizio Sala che era stato squalificato in una partita di un turno di Coppa Italia, tesserato che – a detta della società di Città di Castello – non poteva scontare la squalifica subita nel torneo di Coppa Italia poiché la società Montevarchi era stata eliminata da quel torneo, circostanza questa che portava a scontare necessariamente la squalifica nelle gare del Campionato Interregionale. In particolare, nel ricorso introduttivo del presente grado di giudizio, il Montevarchi lamenta che al momento della disputa della partita con la squadra di Città di Castello, avvenuta il 6.9.2009, lo stesso era transitato al secondo turno di Coppa Italia e che non fosse stata correttamente valutata la circostanza che l’eliminazione da quel torneo era avvenuta a seguito di una sanzione sportiva intervenuta il successivo 9.9.2009 con il provvedimento contenuto nel Com. Uff. n. 8. Afferma, quindi, la società Montevarchi Calcio Aquila 1902 S.r.l. che all’atto della disputa della gara il giorno 6 settembre ben poteva ipotizzarsi la possibilità di far scontare la squalifica di una gara, patita dal Sala, in una partita di Coppa Italia, nel successivo turno di quella competizione. Le su esposte ragioni vanno valutate ponendo in essere le seguenti considerazioni in Il reclamo posto in essere, al di là della fattispecie concreta portata all’attenzione della Corte, offre lo spunto per tentare di dare una lettura chiarificatrice alla complessa vicenda della esecuzione delle sanzioni irrogate ai calciatori. Per orientarsi, in detta materia, occorre muovere dal dato normativo previsto dal Codice di Giustizia Sportiva. Invero, l’art. 22 del vigente C.G.S. regola (nei suoi 12 commi) la materia ed in particolare prescrive, con i commi 3, 4, 5 e 6 le regole in base alle quali i calciatori tesserati sono chiamati a scontare le squalifiche loro comminate. Dalla lettura dei quattro commi, in precedenza ricordati, dell’art. 22 C.G.S., nonchè dall’analisi del comma 11 del precedente art. 19 dello stesso Codice, è possibile desumere la sussistenza di due principi guida da cui far emergere le chiavi di lettura per l’interpretazione della normativa: a) quello dell’effettività della sanzione irrogata che deve, comunque, essere scontata; b) quello della separazione delle competizioni in virtù del quale si tende, ove è possibile, a far in modo che la squalifica di un tesserato venga scontata nella competizione in cui il tesserato stesso ha posto in essere il comportamento sanzionato. Come è facile rilevare dalla lettura del sesto comma dell’art. 22 C.G.S. i due principi trovano la loro applicazione in maniera gradata in quanto il secondo, quello relativo alla separazione delle competizioni, in alcune ipotesi, cede al principio principe della effettività della sanzione, ciò accade quando non è possibile rispettare il discrimine previsto dall’undicesimo comma dell’art. 19 C.G.S. in quanto, operando in tal modo, si perderebbe il requisito della certezza della sanzione, poiché la stessa resterebbe legata ad una ipotesi meramente teorica lasciata al potere discrezionale della società di appartenenza del tesserato. Le casistiche che vengono in rilievo e che la normativa, non sempre, contribuisce a chiarire (in virtù di una potenziale contraddittorietà rinvenibile nei contesti dei commi 3 e 6 dell’art. 22 C.G.S.) sono quelle in cui non è possibile realizzare la compresenza dei due principi della certezza della applicazione della sanzione, che nell’ordinamento sportivo deve sempre essere attuata non potendo restare la stessa senza esecuzione, anche in virtù del suo intrinseco valore ripristinatorio, e quello ulteriore della possibilità di far scontare la sanzione comminata nell’ambito dello stesso torneo e/o competizione nel quale il comportamento illecito è stato perpetrato con la conseguente irrogazione della sanzione. Nel caso di specie è necessario ricordare che non si versa in una di quelle ipotesi in cui può ravvisarsi l’incertezza della circostanza che venga in concreto scontata la sanzione. Invero, all’atto della disputa della gara il giorno 3.9.2009, la società Montevarchi poteva tranquillamente prevedere la possibilità di far scontare la squalifica al tesserato Sala nel successivo turno di Coppa Italia al quale la società ricorrente si era, sul campo, qualificata avendo vinto la gara nel turno precedente disputatasi il 31.8.2009. Solo a seguito di un provvedimento sanzionatorio, intervenuto il successivo 9 settembre in data successiva alla disputa della gara con la squadra di Città di Castello, si è determinata l’esclusione disciplinare della società di Montevarchi dal torneo di Coppa Italia. Non potendosi, quindi, ravvisare alcuna ipotesi di dolo e/o colpa del Montevarchi Calcio Aquila 1902 S.r.l. nell’aver utilizzato il tesserato Sala nella partita di Campionato Interregionale, non può, in alcun modo, ritenersi che tale utilizzazione comporti per il Montevarchi la sanzione della perdita della gara con la squadra di Città di Castello, per aver indebitamente utilizzato un calciatore squalificato. Invero, come ricordato in precedenza, al momento della disputa della prima partita del Campionato Interregionale 2009/2010, era possibile ritenere che la sanzione della squalifica comminata al calciatore Maurizio Sala, nel torneo di Coppa Italia, potesse essere scontata nel turno successivo di quel torneo al quale la squadra del Montevarchi si era, sul campo, qualificata. Nel caso in esame, infatti, non era riscontrabile alcuna ipotesi di arbitrarietà (ad opera della società) o di indeterminatezza relativa al momento in cui si sarebbe scontata la sanzione irrogata al Sala. In virtù di quanto motivato si accoglie il ricorso della società Montevarchi Calcio Aquila 1902 a r.l. e per l’effetto di detto accoglimento viene ripristinato il risultato conseguito sul campo e disposta la restituzione della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Montevarchi C.A. di Montevarchi (Arezzo) annulla la delibera impugnata e, per l’effetto, ripristina il risultato conseguito sul campo nella gara Group Città di Castello/Montevarchi del 6.9.2009 di 1- Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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