F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 88/CGF del 04 dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 108/CGF del 23 dicembre 2009 www.figc.it 3) RICORSO VALLEVERDE RICCIONE F.C. AVVERSO LE SANZIONI:

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 88/CGF del 04 dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 108/CGF del 23 dicembre 2009 www.figc.it

3) RICORSO VALLEVERDE RICCIONE F.C. AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 4 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE; - AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA VALLEVERDE RICCIONE/BOCA PIETRI CARPI DEL 15.11.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 18.11.2009)

La F.C. Valleverde Riccione ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale con la quale, in relazione alla gara contro il Boca Pietri Carpi disputatasi in data 15.11.2009, è stata inflitta la sanzione a carico della società di disputare 4 gare effettive a porte chiuse e l’ammenda di € 3.000,00 in conseguenza del comportamento tenuto da una persona qualificatasi presidente della società che ha profferito espressioni gravemente ingiuriose ad un assistente arbitrale durante l’intervallo e a fine della gara, altresì minacciando lo stesso ed entrando sul terreno di gioco, e del comportamento dei propri sostenitori che durante la gara hanno rivolto espressioni gravemente minacciose ed ingiuriose all’indirizzo degli ufficiali di gara e degli organi federali e fatto oggetto uno degli assistenti arbitrali del lancio di sputi, nonché al termine della gara scavalcato la rete di recinzione e rivolto all’arbitro e a uno degli assistenti arbitrali espressioni offensive e gravemente intimidatorie. A sostegno dell’impugnazione diretta a ottenere una riduzione della sanzione il Valleverde Riccione ha sostenuto il fatto che la sanzione inflitta sarebbe sproporzionata in relazione all’effettivo svolgimento degli eventi ed alla reale dinamica dei fatti. In particolare la ricorrente ha affermato che, stante la distanza tra gli spalti e il campo di gioco, risulta improbabile che gli assistenti arbitrali siano stati raggiunti da sputi alla schiena ed inoltre che non si sarebbe verificata l’invasione di campo al termine della gara da parte di propri sostenitori. Il ricorso è parzialmente fondato, in quanto i fatti accaduti non consentono di pervenire a una sanzione cosi rilevante e pertanto viene accolto stabilendosi la riduzione a tre gare effettive da disputarsi a porte chiuse, ferma l’ammenda di € 3.000,00. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Valleverde Riccione S.r.l. di Riccione (Rimini) riduce la sanzione della squalifica del campo di giuoco con disputa a porte chiuse a 3 gare effettive. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it