F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 88/CGF del 04 dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 108/CGF del 23 dicembre 2009 www.figc.it 2) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. FRA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 88/CGF del 04 dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 108/CGF del 23 dicembre 2009 www.figc.it

2) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. FRANCO MOTECCHIARINI AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ INFLITTAGLI FINO AL 10.3.2012 SEGUITO GARA PORTO S. ELPIDIO/CALCIO CORRIDONIA DELL’8.3.2008

(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 132 del 9.4.2008)

La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti, premesso che il signor Montecchiarini Franco, tesserato in favore della S.S. Calcio Corridonia, ha impugnato per revocazione la delibera del 9.4.2008 (Com. Uff. n. 132), con la quale la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche ha confermato il provvedimento di “inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 C.G.S. fino al 10.3.2012” adottato nei suoi confronti dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 119 del 12.3.2008). A sostegno del ricorso, ha prodotto decreto di citazione a giudizio della Procura della Repubblica di Fermo nei confronti del signor Montaperto Giovanni e gli atti sui quali esso si fonda, nel quale il ricorrente è parte offesa. Asserisce il Montecchiarini che tali atti non potevano essere prodotti nel giudizio, svoltosi dinnanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale, in quanto successivi ad esso e che costituivano fatti nuovi dai quali si evincerebbe come lo stesso non abbia tenuto i comportamenti contestati. Ciò premesso, osserva: il ricorso si presenta carente del necessario requisito dell’ammissibilità. Gli elementi fattuali e documentali posti a sostegno della domanda mancano del requisito della novità e della sopravvenienza in quanto, strumentalizzando la formazione del decreto di citazione in epoca successiva alla definitività della decisione revocanda, il ricorrente tenta di introdurre nuovamente, con il mezzo di impugnazione straordinario, fatti dei quali è stata già valutata la inammissibilità dalla Commissione Disciplinare Territoriale. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal sig. Franco Montecchiarini. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it