F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 09/CGF del 21 luglio 2009 2) RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 1 LETT. D) C.G.S., DEL PRESIDENTE FEDERALE, IN ORDINE AL COM. UFF. 144/A DEL 28.5.2009
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 09/CGF del 21 luglio 2009
2) RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 1 LETT. D) C.G.S., DEL PRESIDENTE FEDERALE, IN ORDINE AL COM. UFF. 144/A DEL 28.5.2009
Vista la richiesta di parere di cui in epigrafe, inoltrata a questa Corte con prot. N. 157.1 del 16.7.2009, si osserva. Nell'ambito del Campionato di Lga Italiana Calcio Professionistico, II Divisione, la vacanza di organico può determinarsi a seguito di due diverse circostanze:
1. rinuncia o non ammissione della società neopromossa dalla Serie D;
2. rinuncia o non ammissione di società retrocesse dalla I Divisione o di società che hanno mantenuto il titolo di II Divisione, al termine del Campionato precedente. Nel primo caso la vacanza di organico si colma utilizzando l'ordine e i criteri stabiliti dall'art. 49, lett. c), N.O.I.F.; nel secondo caso si utilizzano i criteri previsti dal Com. Uff. n. 144/A del 28 maggio 2009. Il Presidente Federale, considerato che l'obbligo di prestazione della fideiussione è contemplato soltanto nel Com. Uff. n. 144/A del 28 maggio 2009, ma che detta previsione è stata dettata dall'esigenza di garantire preventivamente il soddisfacimento delle obbligazioni sportive, esigenza che appare comune nelle due ipotesi sopra ricordate, ha chiesto parere interpretativo per conoscere se anche nella prima delle due ipotesi la società debba prestare la fideiussione. La Sezione ritiene che il criterio per la formulazione del parere richiesto dal Presidente Federale debba individuarsi nella scelta tra due possibili alternative. Se si ritiene che debba attribuirsi rilievo prevalente alla circostanza della comune ratio sussistente nelle diverse ipotesi - l'intento di assicurare che le società ripescate e quindi non aventi titolo sportivo per partecipare al campionato di categoria superiore, a fronte del beneficio di vedersi riconosciuto un titolo non conseguito direttamente sul campo, garantiscano preventivamente il soddisfacimento delle obbligazioni sportive -, occorre affermare che la prestazione della fideiussione possa e debba chiedersi anche nel caso che la vacanza di organico sia stata determinata a causa di rinuncia o non ammissione della società neopromossa dalla serie D, e non soltanto nel caso di rinuncia o non ammissione di società retrocesse dalla I Divisione o di società che hanno mantenuto il titolo di II Divisione, al termine del campionato precedente. Se invece dovesse attribuirsi rilievo prevalente alla circostanza che, come risulta dagli atti, nel Com. Uff. n. 144/A del 28 maggio 2009 (pp. 23-24) la prestazione della fideiussione è prevista per la sola ipotesi considerata nella delibera (rinuncia o non ammissione di società retrocesse dalla I Divisione o di società che hanno mantenuto il titolo di II Divisione, al termine del Campionato precedente), dovrebbe allora ritenersi che la prestazione della fideiussione non possa imporsi nel caso di sostituzione in seconda divisione di società neopromossa dalla Serie D, ipotesi per la quale si applica la diversa normativa dell'art. 49, 1ett. c), N.O.I.F.. La Sezione, considerata anche la necessità di tener conto del principio costituzionale dell'art. 23 (Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge) ritiene che per il futuro occorra equiparare espressamente in una disposizione normativa le diverse situazioni, per le quali non sussistono in effetti ragioni di una diversa regolamentazione, ma che, nell' applicazione dei criteri e delle procedure di ripescaggio nei campionati professionistici 2009/2010, debba applicarsi il criterio formale che si esprime con il brocardo (ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus, sed) ubi lex distinguit ... etiam nos distinguere debemus, criterio che assume rilievo prevalente in tema di interpretazione degli atti normativi. Esprime dunque il parere che nell'ipotesi in cui la vacanza dell'organico si colma utilizzando l'ordine stabilito dall'art. 49, lett. c), N.O.I.F. le società non debbano prestare la fideiussione. P.Q.M. nelle suesposte considerazioni è il parere.
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