F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 19/CGF del 12 agosto 2009 1) RICORSO DELL’A.S.D. TERRANOVA TERRACINA CON PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETT

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 19/CGF del 12 agosto 2009

1) RICORSO DELL’A.S.D. TERRANOVA TERRACINA CON PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE PASQUALI ROBERTO SEGUITO GARA TERRANOVA TERRACINA/CLUB CATANIA BEACH SOCCER DEL 9.8.2009

(Delibera Giudice Sportivo presso L.N.D. – Com. Uff. n.42/BS del 9.8.2009)

L’A.S.D. Terranova Terracina, disputante il Campionato di Serie A Enel 2009 Beach Soccer, ha impugnato davanti a questa Corte la decisione del G.S. (Com. Uff. n. 41/BS dell’8.8.2009), che irrogava al calciatore Pasquali Roberto la sanzione di due giornate di squalifica per aver sostato indebitamente all’interno del campo di gioco. Sostiene, in rito, l’ammissibilità del ricorso a questo Collegio assumendo che le disposizioni regolamentari in vigore, che paiano indicare interpretazione diversa, contrastino con i principi generali del C.G.S. e con considerazioni di ragionevolezza e, nel merito, che la permanenza del Pasquali nel recinto di gioco avvenne a partita ormai ultimata quando erano già in atto le operazioni di smantellamento dell’impianto. Il ricorso è irricevibile. Il regolamento disciplinante l’attività amatoriale dello sport in esame, invece all’art. 16, 1° capoverso, dopo aver precisato che “le decisioni di carattere tecnico adottate dal G.S. in relazione al risultato delle gare sono inappellabili”, chiarisce in maniera indiscutibilmente univoca (lett. b), che la possibilità di impugnazione è esercitatile sono nelle ipotesi di “ sanzioni a termine” con reclamo non a questa Corte, bensì alla Commissione Disciplinare Nazionale. Nella specie, di contro, il reclamo investe una sanzione di squalifica per gare, che, stando alle insuperabile lettera della disposizione citata, vorrebbe sottrarre ad ogni possibilità di appello. Pur condividendo l’opinione della ricorrente sulla discutibile formulazione della normativa regolamentare in esame disciplinante la proposizione dei reclami, questa Corte è dell’avviso che non si possa, neanche in via interpretativa, ignorare la volontà chiaramente manifestata del legislatore Federale, sostituendosi allo stesso. Nulla, infine, rileva il precedente giurisprudenziale citato in quanto lo stesso, peraltro intervenuto in un periodo di transizione nella composizione degli Organi di Giustizia Sportiva, non enuncia alcun principio che investe direttamente la problematica nel rito, oggetto della presente decisione, ma si risolve in una semplice valutazione del merito. Per questi motivi la C.G.F. dichiara irricevibile il ricorso con procedimento d’urgenza ex art. 37, comma 7 C.G.S., come sopra proposto dall’A.S.D. Terranova Terracina di Terracina (Latina). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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