F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 23/CGF del 17 settembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 40/CGF del 15 ottobre 2009 www.figc.it 1) RICORSO DELL’ASCOLI CALCIO 1898 AVVERSO LA SANZIONE DE

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 23/CGF del 17 settembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 40/CGF del 15 ottobre 2009 www.figc.it

1) RICORSO DELL’ASCOLI CALCIO 1898 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE  EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BERNACCI MARCO SEGUITO GARA ASCOLI/MANTOVA DEL 6.9.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 55 dell’8.9.2009)

All’esito dell’esame della documentazione relativa alla gara Ascoli/Mantova del 6.9.2009, valevole per il Campionato di Serie B, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 55 dell’8.9.2009, ha inflitto al calciatore Marco Bernacci, tesserato per la Ascoli Calcio 1898 S.p.A., la squalifica per 3 giornate effettive di gara, “per avere, al 32° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito un avversario con uno schiaffo al volto”. Avverso tale decisione ha proposto ricorso la società Ascoli Calcio 1898, la quale ha sostenuto, in sintesi, (i) che il Bernacci è stato provocato dalla condotta del calciatore del Mantova Fissore, (ii) che il Bernacci non ha colpito quest’ultimo e (iii) che, comunque, il gesto commesso dal Bernacci stesso non può essere definito fatto di condotta violenta, in quanto dalle immagini televisive, di cui la ricorrente ha richiesto l’acquisizione agli atti, si evince come il giocatore non assuma atteggiamenti aggressivi nei confronti dell’avversario ma, invece, li subisca. Per tali motivi la società Ascoli Calcio 1898 ha chiesto di annullare o ridurre il provvedimento di squalifica a carico del calciatore Marco Bernacci. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 17.9.2009, è presente per la ricorrente l’avv. Massimo Ciardullo, che si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel reclamo. Preliminarmente, la Corte rigetta la richiesta della ricorrente di acquisire agli atti le immagini televisive dei fatti oggetto di giudizio. Ai sensi dell’art. 35, comma 1.3., C.G.S, infatti, l’ammissione di tale mezzo di prova è limitata ai soli “fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva non visti dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo” ovvero qualora i provvedimenti del direttore di gara siano stati assunti nei confronti di soggetto erroneamente individuato. Il caso in esame non rientra tra le circostanze espressamente previste dalla richiamata disposizione. In ordine, invece, alla condotta tenuta dal calciatore Bernacci, la Corte, esaminati gli atti, ritiene di accogliere parzialmente il reclamo, in quanto la dinamica dei fatti, per come rivalutata, appare tale da evidenziare un atteggiamento del calciatore dell’Ascoli non particolarmente grave in un contesto di reciproche scorrettezze. Per questi motivi la Corte di Giustizia Federale in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’Ascoli Calcio 1898 di Ascoli Piceno, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Bernacci Marco per 2 gare effettive. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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