F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 04/CGF del 10 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 53/CGF del 23 ottobre 2009 www.figc.it 1) RICORSO DEL CALCIATORE OLIVERA DA ROSA RUBEN AVVERSO LA S

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 04/CGF del 10 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 53/CGF del 23 ottobre 2009 www.figc.it

1) RICORSO DEL CALCIATORE OLIVERA DA ROSA RUBEN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTALE SEGUITO GARA TORINO/GENOA DEL 24.5.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 291 del 26.5.2009)

Con decisione del 26.5.2009, Com. Uff. n. 29l, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, infliggeva al calciatore del Genoa Olivera Da Rosa Ruben, in relazione alla gara Torino/Genoa del 24.5.2009, la squalifica per tre giornate effettive di gara: "per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, tentato ripetutamente di colpire un avversario con violenti pugni, non riuscendo nell'intento in quanto trattenuto a stento da altra persona; infrazione rilevata anche dai collaboratori della Procura Federale." Avverso tale decisione presentava reclamo l'Olivera, il quale lamentava l'erroneità, quanto alla misura, della sanzione irrogata dal giudice di prime cure, che non avrebbe operato una esatta ricostruzione dell' accaduto omettendo di considerare, come pure emergeva dai rapporti del direttore di gara e dei suoi assistenti, che non si era di fronte ad un tentativo di aggressione da parte dell'Olivera, quanto ad una sua reazione per una aggressione subita ad opera del calciatore del Torino Ogbonna Angelo il quale lo aveva colpito con un calcio all'altezza della gamba. Avrebbe, allora, il giudice dovuto tenere conto di questa fondamentale evenienza, riconoscendo almeno la sussistenza della provocazione, o quella della legittima difesa, nel comportamento dell'Olivera, che non aveva, poi, con la sua reazione causato alcun danno non avendo colpito nessuno, riducendo la squalifica al presofferto, o a due gioìnate con conversione della terza in ammonizione o ammenda. Le doglianze difensive non possono, a giudizio della Corte, trovare accoglimento. La vicenda che ci occupa, infatti, non è costituita da un normale diverbio, sia pure acceso, tra due calciatori di squadre avverse, ma deve essere inquadrato nello scenario dell'immediato dopopartita Torino/Genoa del 24.5.2009, conclusasi con la vittoria della squadra ospitata per tre a due, e la retrocessione del Torino, per effetto di questa sconfitta, nella serie inferiore. Ebbene, immediatamente dopo il fischio finale dell' arbitro, si sono verificati, tra i giocatori delle due squadre, e provocati, secondo i rapporti dello stesso direttore di gara, dei suoi assistenti e del collaboratore della Procura Federale, da alcuni torinisti, una serie di episodi di violenza, consumata e tentata, ripresi da tutte le emittenti televisive, tali da poter configurare tecnicamente la situazione come una vera e propria rissa. In questa cornice si inserisce la vicenda Ogbonna - Olivera, senz'altro originata, così come sostiene il reclamante, dall'atto violento subito ad opera dell'Ogbonna; quello che è successo dopo, però, non può essere definito, al contrario di quanto sostenuto nel reclamo, come semplice reazione alla provocazione subita, o come atteggiamento di legittima difesa di fronte all'aggressione patita, perché in realtà l'Olivera ha, da quel momento, semplicemente partecipato attivamente alla rissa in corso. Del resto, se si legge compiutamente il rapporto redatto in proposito dal collaboratore della Procura federale, ci si imbatte nella seguente ricostruzione dell'evento: "Il calciatore del Genoa, signor Ruben Olivera, sostituito nel secondo tempo, con addosso il fratino verde, dopo essere stato colpito nella mischia, tentava ripetutamente di colpire alcuni avversari, trattenuto da un suo dirigente, alla cui presa sfuggiva più volte, muovendosi sul terreno di gioco alla ricerca degli avversari. Non è vero, quindi,  che egli abbia semplicemente cercato di restituire il colpo subito indirizzando pugni al suo aggressore, ma è vero, invece, che abbia cercato di colpire diversi giocatori del Torino, non riuscendovi solo, c'è da credere, per l'intervento di un dirigente della sua stessa società che cercava, come poteva, di smorzame l'ardore. Il comportamento dell'Olivera, in definitiva, non può che essere definito come quello di un partecipante alla rissa, vale a dire quello di un soggetto il cui animus, la cui volontà, non è più quella di difendersi, bensì quella di offendere gli altri compartecipanti, situazione alla quale appaiono assolutamente estranei gli invocati istituti della provocazione, e della legittima difesa, e che non lascia spazio ad una riduzione della sanzione inflitta. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Olivera Da Rosa Ruben e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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