F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 04/CGF del 10 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 53/CGF del 23 ottobre 2009 www.figc.it 2) RICORSO DEL CALCIATORE GALANTE FABIO AVVERSO LA SANZI

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 04/CGF del 10 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 53/CGF del 23 ottobre 2009 www.figc.it

2) RICORSO DEL CALCIATORE GALANTE FABIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA LIVORNO/BRESCIA DEL 20.6.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 310 del 22.6.2009)

Il calciatore Galante Fabio ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicato sul Com. Uff. n. 310 del 22.6.2009, con la quale gli è stata comminata a seguito della gara Livorno/Brescia del 20.6.2009 la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara, perché, espulso, ”per avere al 44° del secondo tempo reagendo ad un atto di violenza subito, tentato di colpire con un pugno un avversario”. Il reclamante ha chiesto, nel ricorso, una riduzione, reputando eccessiva la sanzione irrogata in relazione all’accaduto, erroneamente  percepito dal Direttore di Gara e riconducibile, semplicemente, alla scomposta caduta successiva al fallo subito. Questa Corte di Giustizia Federale, esaminati gli atti ufficiali osserva come dagli stessi risulti inequivocabilmente accertato il fallo di reazione del Galante il quale a seguito dell’azione scorretta dell’avversario, controffendeva tentando di attingerlo con un pugno che solo fortuitamente non andava a segno. Le doglianze difensive, non appaiono in grado di scalfire il referto arbitrale che, come noto, in sede sportiva, è dotato di “fede privilegiata”. Tanto premesso, la Corte ritiene di dover confermare la decisione gravata, pienamente condividendo il governo delle norme in materia da parte del Giudice Sportivo che ha, applicato peraltro, la sanzione, nel suo minimo edittale. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Galante Fabio e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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