F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25/CGF del 24 settembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 54/CGF del 23 ottobre 2009 www.figc.it 2) RICORSO DELL’A.S. NOICATTARO CALCIO S.r.l. AVVERSO

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25/CGF del 24 settembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 54/CGF del 23 ottobre 2009 www.figc.it

2) RICORSO DELL’A.S. NOICATTARO CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SASSARINI CARLO SEGUITO GARA NOICATTARO/CISCO ROMA DEL 6.9.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 18/DIV dell’8.9.2009)

Il reclamo ha ad oggetto la squalifica, per 3 giornate effettive, inflitta al calciatore Sassarini Carlo, in quanto, ammonito due volte per condotta scorretta verso un avversario, alla notifica del provvedimento di espulsione, si rivolgeva all’arbitro con fare minaccioso e rivolgeva, per circa una decina di volte, la frase offensiva: “vergognati, sei scandaloso”. La società “Noicattaro Calcio S.r.l.”, ha proposto reclamo contestando la decisione assunta dal Giudice Sportivo perché ingiusta ed eccessiva nonché sproporzionata in riferimento ai fatti contestati, trattandosi di un provvedimento che punisce oltre misura la condotta del calciatore e le cui circostanze meritano senz’altro un opportuno approfondimento. La ricorrente ricostruisce, soprattutto in maniera letterale, il referto dell’arbitro distinguendo il comportamento tenuto dal calciatore e le frasi dallo stesso pronunciate. Rispetto al comportamento, il referto enuncia semplicemente che il calciatore ha tenuto un fare minaccioso senza precisare in cosa tale comportamento si sia estrinsecato. Mentre, rispetto alla frase pronunciata, ricostruisce la ricorrente, sembra un’unica frase, sicuramente censurabile ma non ingiuriosa o particolarmente offensiva. La ricorrente chiede pertanto che venga ridotta la squalifica ad una sanzione più equa. La Corte, analizzato i documenti ed il referto arbitrale, rileva che il comportamento tenuto dal calciatore è sicuramente sproporzionato rispetto alla punizione subita, e che la frase pronunciata è certamente censurabile ma che, non potendo ricostruire il comportamento minaccioso e circoscrivendo la frase ingiuriosa esclusivamente a quella pronunciata, per quanto reiterata, ritiene sproporzionata la sanzione irrogata al calciatore Sassarini Carlo. Per questi motivi la C.G.F. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Noicattaro Calcio s.r.l. di Noicattaro (Bari) e, per l’effetto, riduce a due gare effettive la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Sassarini Carlo.

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