F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25/CGF del 24 settembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 54/CGF del 23 ottobre 2009 www.figc.it 3) RICORSO SIG. PANTANETTI ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DE

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25/CGF del 24 settembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 54/CGF del 23 ottobre 2009 www.figc.it

3) RICORSO SIG. PANTANETTI ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A TUTTO IL 31.12.2009 INFLITTAGLI SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA FANO/SANGIUSTESE DEL 16.8.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 19/Clt del 17.8.2009)

Il signor Antonio Pantanetti, vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della società AC Sangiustese, reclama contro il provvedimento del Giudice Sportivo adottato nel Com. Uff. n. 19 del 17.8.2009, che dispone nei suoi confronti l’inibizione fino al 31.12.2009 a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la sua società. Il provvedimento sanziona il comportamento del ricorrente riferito negli atti ufficiali della partita giocata il 16.8.2009 a Fano tra l’Alma Juventus Fano e la Sangiustese, dai quali risulta che il Pantanetti avrebbe rivolto pesanti insulti e minacce all’assistente di gara Leandro Gaspari, il quale riporta con esattezza le frasi ingiuriose e minacciose che gli sono state rivolte, e identifica l’autore delle frasi nel ricorrente. Nel proprio ricorso, il signor Pantanetti ritiene di rilevare contraddittorietà all’interno degli atti di gara, e di poter desumere da questa contraddittorietà un errore di identificazione da parte dell’assistente arbitrale. In via subordinata, chiede la riduzione della pena inflitta. Le osservazioni registrate dal Gaspari nel rapporto arbitrale, sostiene il ricorrente, riferiscono che il Pantanetti si trovava “in un lato defilato della tribuna”, e che per questo motivo è stato agevole identificarlo come autore delle ingiurie. Nel supplemento allegato agli atti, però, lo stesso assistente riferisce che il Pantanetti si trovava all’interno di “uno sparuto gruppo di sostenitori”. Questa circostanza integrerebbe, secondo il reclamo, una contraddizione sufficiente per considerare inattendibile l’identificazione contenuta in entrambi i referti di gara. Quanto alla richiesta di riduzione della sanzione, essa non è argomentata in alcun modo. La C.G.F. osserva che l’argomento portato a tutela del ricorrente è piuttosto fragile, giacché è ben possibile che il Pantanetti con il suo piccolo gruppo fosse situato in posizione defilata rispetto al resto della tifoseria, che era probabilmente più numerosa a sostegno dell’Alma Juventus, giacché la partita si giocava a Fano. Il fatto che i sostenitori della Sangiustese che hanno rivolto frasi ingiuriose e minacce all’assistente di gara fossero “uno sparuto gruppo” non impedisce affatto che uno di essi potesse essere individualmente identificato e indicato nel referto come autore di alcune frasi particolarmente gravi. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Sig. Pantanetti Antonio. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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