F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 01 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 59/CGF del 03 novembre 2009 www.figc.it 1) RICORSO DELL’ASCOLI CALCIO 1898 AVVERSO LA SANZIONE

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 01 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 59/CGF del 03 novembre 2009 www.figc.it

1) RICORSO DELL’ASCOLI CALCIO 1898 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ASCOLI/BRESCIA DEL 18.9.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 64 del 20.9.2009)

La società Ascoli Calcio 1898 ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicato sul Com. Uff. n. 64 del 20.9.2009, con la quale le è stata comminata per la gara Ascoli/Brescia del 19.9.2009 la sanzione dell’ammenda di € 10.00,00 ”per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, rivolto ad un Assistente continui cori pesantemente insultanti e intimidatori”. Il reclamante ha chiesto, nel ricorso, l’annullamento o quantomeno la riduzione della sanzione inflitta, reputando eccessiva la sanzione comminata in relazione all’accaduto, adducendo quale motivazione, il fatto che i cori irriguardosi nei confronti dell’Assistente provenissero da un solo tifoso. Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il reclamo in oggetto e i fatti avvenuti, tenuto conto che i cori rivolti all’ Assistente hanno avuto il consenso sonoro ed inequivocabile della intera tifoseria, considerata la gravità delle ingiurie e minacce profferite e reiterate, conferma la sanzione già applicata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’Ascoli Calcio 1898 S.p.A. di Ascoli Piceno. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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