F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 01 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 59/CGF del 03 novembre 2009 www.figc.it 2) RICORSO DELL’A.C. SIENA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMEND

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 01 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 59/CGF del 03 novembre 2009 www.figc.it

2) RICORSO DELL’A.C. SIENA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SIENA/ROMA DEL 13.9.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 59 del 15.9.2009)

Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 59 del 15.9.2009, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto alla reclamante A.C. Siena S.p.A. la sanzione dell’ammenda di € 10.00,00 “per avere i suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, rivolto reiteratamente cori insultanti e intimidatori nei confronti di un calciatore avversario”. Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la A.C. Siena S.p.A., chiedendo l’annullamento della sanzione inflitta ovvero, in subordine, la sua riduzione ovvero, in alternativa, la sua sostituzione con l’ammonizione. I fatti di cui al reclamo in esame concernono la partita disputatasi in data 13.9.2009, presso lo stadio “A. Franchi – Montepaschi Arena” di Siena tra l’A.C. Siena S.p.A. e l’A.S. Roma S.p.A.. Espone in sede di reclamo l’A.C. Siena S.p.A. che nel rapporto redatto a fine gara dal Quarto Ufficiale, si legge che “dal 20° circa fino al termine della gara dalla curva occupata dai tifosi del Siena veniva intonato il corso (per una decina di volte) rivolto al calciatore della A.S. Roma Daniele De Rossi sì fatto: chiedi al suocero, chiedi al suocero, chiedi al suocero”. Ricorda, quindi, la reclamante che il collaboratore della Procura Federale, nella propria relazione, afferma che “per opportuna conoscenza si comunica a fine gara un coro da parte di tifosi del Siena nei confronti del calciatore della Roma De Rossi (“finisci come tuo suocero”). Tale coro è stato riferito dal IV Ufficiale, negli spogliatoi, mentre noi eravamo impegnati a verificare il regolare rientro dei

calciatori e della terna arbitrale essendoci stato qualche diverbio tra i calciatori delle squadre”. Pur sviluppando un reclamo particolarmente articolato, supportato da argomentazioni anche suggestive, nella sostanza la difesa della reclamante società si fonda, per come peraltro chiaramente ribadito in sede di difesa orale alla odierna riunione, su due elementi: il palese contrasto ictu oculi rilevabile tra quanto affermato dal quarto Ufficiale e quanto riferito dal collaboratore della Procura Federale, con conseguente inutilizzabilità del rapporto di quest’ultimo e l’assenza di carattere intimidatorio nelle espressioni adoperate dai tifosi del Siena, stando al rapporto del IV Ufficiale di gara. In altri termini, la ritenuta attendibilità (da parte della reclamante) del rapporto del IV Ufficiale, quanto alla ricostruzione effettiva dei fatti, appare orientata a far allora ritenere sproporzionata l’ammenda irrogata, avuto riguardo al tenore dei cori adoperati. La Corte, letto l’atto di gravame, sentito il difensore della reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene di respingere il reclamo proposto avverso la decisione del giudice sportivo, che va pertanto confermata. Non vi è dubbio in ordine all’oggettivo contrasto sulle versioni rispettivamente fornite dal IV Ufficiale e quindi dal collaboratore della Procura Federale (innanzi puntualmente riportate) e sulla logica prevalenza della versione resa dal IV Ufficiale. Basti al riguardo considerare che il citato collaboratore, in maniera chiara e trasparente, riferisce che in buona sostanza la vicenda dei cori gli è stata riferita proprio dal IV Ufficiale, alla cui versione occorre dunque riferirsi. Siffatta ricostruzione, come si è detto, è fatta propria e sviluppata dalla stessa reclamante. Del resto, il giudice sportivo, nel sanzionare la reclamante per cori reiterati avutisi nel corso del secondo tempo, ha con ogni evidenza avuto a riferimento il rapporto del IV Ufficiale. Ad avviso di questa Corte, per i fatti per come accertati dal IV Ufficiale, appare congrua ed adeguata la sanzione irrogata. Al riguardo, va considerato che i cori si sono protratti per un significativo lasso di tempo, assumendo chiaramente il tratto della ripetitività (“per una decina di volte”), risultando soprattutto inequivoci quanto al loro carattere intimidatorio. Infatti, avuto riguardo alla notorietà della tragica vicenda che ha segnato il giocatore De Rossi, la formula che la reclamante vuole “né insultante né intimidatoria” appare, di contro, insultante ed intimidatoria. Caratteri questi che i cori di cui è questione non perdono solo perché viene gridato “chiedi al suocero”, espressione questa ritenuta “neutra” dalla società reclamante. Non coglie la difesa della reclamante che quale che sia il verbo adoperato (“chiedi al…”), è lo stesso espresso riferimento al suocero del calciatore De Rossi, appunto tragicamente scomparso, a dare connotato e carattere intimidatorio ed insultante ai cori di cui è questione. Così come, da ultimo, proprio il protrarsi temporale dei cori e la loro ripetitività portano ad escludere la sussistenza, nel caso di specie, del richiesto riconoscimento di esimente o di attenuante ex art. 13 C.G.S, al fine della riduzione dell’ammenda. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Siena di Siena. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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