F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 01 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 59/CGF del 03 novembre 2009 www.figc.it 3) RICORSO DEL GENOA CRICKET AND F.C AVVERSO LA SANZIONE D

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 01 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 59/CGF del 03 novembre 2009 www.figc.it

3) RICORSO DEL GENOA CRICKET AND F.C AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GENOA/NAPOLI DEL 13.9.21009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 59 del 15.9.2009)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 59 del 15.9.2009, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha applicato alla società del Genoa Cricket and F.C. S.p.A la sanzione pecuniaria di € 20.000,00 di ammenda. Tanto per il comportamento assunto dai sostenitori della detta compagine nel corso della gara tra Genoa e Napoli disputatasi il 13.9.2009 e, segnatamente, “….per aver suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, indirizzato reiteratamente ad un assistente sputi, monete e bottigliette in plastica; per aver inoltre fatto esplodere nel proprio settore quattro petardi di forte intensità; entità della sanzione attenuata ex art. 14, comma 5, in relazione all’art. 13 comma 1, lett. b) C.G.S. per avere la società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza”. Avverso la suddetta decisione ha interposto reclamo la società del Genoa all’uopo deducendo la mancata valorizzazione di ulteriori circostanze (lett. a) ed e) dell’art. 13 C.G.S.), il cui riconoscimento avrebbe consentito l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 13 C.G.S.. In via subordinata, la reclamante si duole della manifesta sproporzione della sanzione inflitta rispetto ai fatti in contestazione. Sulla scorta del descritto costrutto giuridico, ha, quindi, concluso per la riforma della decisione: e cioè, in via principale, per l’annullamento della sanzione dell’ammenda e, in via subordinata, per la riduzione della mentovata sanzione. La Corte, letto l’atto di gravame, sentito il difensore della reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che l’impugnazione spiegata dal Genoa Cricket and F.C. S.p.A. sia parzialmente fondata e che, pertanto, vada accolta nei limiti di seguito evidenziato e, cioè, deve ritenersi infondata la domanda principale intesa all’annullamento della sanzione, dovendosi invece accogliere la subordinata richiesta di rimodulazione dell’ammenda inflitta, che infatti appare congruo fissare in € 15.000,00. Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull’esatta dinamica dei fatti, complessivamente ricostruita con sufficienti margini di certezza nei rapporti di gara, di cui può ritenersi ammissibile una vicendevole integrazione ogni volta che – com’è nel caso di specie – non sussistano profili di contraddizione insanabile. Sotto diverso profilo, avuto cioè riguardo alla qualificazione degli illeciti in contestazione, questa Corte ritiene che tali addebiti debbano più appropriatamente essere sussunti nella previsione di cui all’art. 12 C.G.S.. Ed, invero, i rapporti di gara non consentono di apprezzare, in relazione alle circostanze concrete in cui sono maturate le singole condotte illecite, modalità esecutive tali da lasciar ipotizzare che vi sia stato – in assenza di danni accertati - un effettivo pericolo per la pubblica incolumità. Sempre sotto tale profilo, vale, inoltre, aggiungere che, contrariamente a quanto dedotto dalla società reclamante, non vi è spazio per la valorizzazione di ulteriori circostanze attenuanti e, segnatamente, per l’applicazione delle fattispecie di cui alla lett. a) ed e) dell’art. 13 C.G.S.. Le apprezzabili iniziative pur intraprese, ai suddetti fini, dal Genoa – e già adeguatamente valorizzate dal Giudice Sportivo mediante il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 13 comma 1) lett. b) - non riflettono, invero, un livello di specificità e concretezza tali da lasciar ritenere, da un lato, che non fossero esigibili dalla predetta società ulteriori misure idonee a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, art. 13 comma 1 lett. a) e, dall’altro, che

“non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società”, art. 13 comma 1 lett. e). L’insufficienza delle misure adottate è, d’altronde, resa ancor più evidente dalla reiterazione degli episodi che, peraltro, si sono protratti – in assenza di efficaci misure di contrasto - nel corso di un ampio arco temporale. Ciò nondimeno, a giudizio del Collegio, una complessiva valutazione degli addebiti induce a rimodulare la misura della sanzione inflitta in primo grado, rivelandosi maggiormente proporzionata – in luogo di quella applicata – la sanzione di € 15.000,00 di ammenda. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va accolto nei limiti suddetti e, per l’effetto, s’impone la restituzione della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Genoa Cricket and F.C. di Genova., riduce la sanzione dell’ammenda inflitta ad € 15.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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