F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10/CGF del 21 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 65/CGF del 10 novembre 2009 www.figc.it 1) RECLAMO DEL CALC. ZACCANTI FEDERICO AVVERSO LA DECLA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10/CGF del 21 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 65/CGF del 10 novembre 2009 www.figc.it

1) RECLAMO DEL CALC. ZACCANTI FEDERICO AVVERSO LA DECLARATORIA D’INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE L’ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO EX ART. 117 N.O.I.F. EMESSO DALLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO IN ORDINE ALLA RISOLUZIONE INTERCORSA CON IL TARANTO SPORT S.R.L.

(Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 7/D dell’8.10.08)

Con reclamo del 16.8.2008 il calciatore Federico Zaccanti ha impugnato avanti alla Commissione Tesseramenti il provvedimento assunto in data 5.8.2008 dalla Lega Italiana Calcio Professionistico con il quale, a seguito della risoluzione consensuale del contratto economico stipulato fra il calciatore medesimo e la società Taranto Sport per la stagione 2008/2009, era stata dichiarata la decadenza del tesseramento a far data dal 19.7.2008. L’adita Commissione, senza entrare nel merito delle doglianze avanzate dal reclamante, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 7/D dell’8.10.2008, ha tuttavia preliminarmente rilevato la mancata regolare instaurazione del contraddittorio, per essere stata dallo Zaccanti inviata copia del reclamo alla Taranto Sport S.r.l. presso un indirizzo del tutto estraneo alla stessa società, per l’effetto dichiarando inammissibile il proposto reclamo. Avverso tale decisione ha interposto tempestivo reclamo avanti a questa Corte di Giustizia Federale il calciatore Zaccanti, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 117, comma 3, N.O.I.F. e comunque rilevando di aver regolarmente provveduto alla comunicazione del ricorso di primo grado alla controparte, presso l’indirizzo risultante da una precedente comunicazione di trasferimento inviatagli dalla stessa società Taranto Sport, per l’effetto chiedendo l’annullamento della gravata deliberazione e la rimessione degli atti alla Commissione Tesseramenti per l’esame del merito della controversia. Al proposto reclamo resiste la società Taranto Sport, instando per la reiezione dello stesso. Con ordinanza istruttoria pubblicata sul Com. Uff. n. 76/CGF del 4.12.2008 la Sezione, rilevando l’obiettiva incertezza in ordine all’individuazione dell’esatta ubicazione della sede sociale del Taranto Sport S.r.l. a seguito di successivi trasferimenti della stessa, ha sospeso il giudizio inviandone gli atti alla Procura Federale affinché:

1) accertasse la reale situazione della sede del Taranto Sport S.r.l. anche con riferimento a tutte le comunicazioni e la documentazione versata in atti;

2) valutasse eventuali violazioni di norme regolamentari poste in essere dalle parti, anche con riferimento alla documentazione versata in atti dal legale del ricorrente relativamente ad una causa civile pendente tra le parti nonché alla posizione del Presidente del Taranto Sport S.r.l.. Assunta la relazione della Procura Federale del 10.6.2009, il proposto gravame viene oggi in decisione. Il proposto reclamo appare meritevole di accoglimento. Risulta dalla dettagliata ed analitica relazione della Procura Federale che - con riferimento all’epoca in cui lo Zaccanti formulò il proprio reclamo alla Commissione Tesseramenti, premurandosi di comunicare lo stesso a quella che allo stesso appariva essere l’esatta sede legale del Taranto Sport S.r.l. - sussistesse un’oggettiva incertezza circa la reale ubicazione della sede medesima, per via di successive contrastanti comunicazioni di trasferimento effettuate dalla stessa società e della non correttezza dei dati risultanti dal foglio di censimento. Alla luce di ciò, appare scusabile l’eventuale errore commesso dallo Zaccanti in ordine all’individuazione del luogo presso il quale effettuare la comunicazione del reclamo alla controparte, anche in considerazione del fatto che l’indirizzo utilizzato era stato comunque fornito al reclamante dallo stesso Taranto Sport S.r.l. in una precedente sua comunicazione. Di talché reputa questa Corte che la Commissione Tesseramenti, prima di procedere alla declaratoria di inammissibilità del reclamo avanti ad essa proposto, avrebbe dovuto ordinare allo Zaccanti di procedere alla rinnovazione della comunicazione del reclamo alla controparte, ai fini della regolare costituzione del contraddittorio, non apparendo la prima comunicazione effettuata in luogo totalmente estraneo alla sfera del destinatario, in ragione della già rilevata obiettiva incertezza in ordine all’esatta determinazione dell’ubicazione della sede della società resistente. Appare quindi necessario procedere, ai sensi dell’art. 37, comma 4, C.G.S., alla declaratoria di annullamento dell’impugnata decisione ed al rinvio degli atti alla Commissione Tesseramenti per l’esame del merito del proposto reclamo. Per questi motivi la Corte di Giustizia Federale, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal calciatore Zaccanti Federico annulla la delibera impugnata. Rinvia gli atti alla Commissione Tesseramenti per l’esame del merito, ai sensi dell’art. 37, comma 4 C.G.S.. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it